Il Consiglio federale concretizza l’impiego di videoconferenze e teleconferenze nei procedimenti civili

Berna, 14.02.2024 - Il 1° gennaio 2025 entra in vigore il Codice di procedura civile rivisto che permette ai giudici di impiegare videoconferenze e, in via eccezionale, teleconferenze nei procedimenti civili. Il Consiglio federale disciplina in un’ordinanza le pertinenti condizioni tecniche e i requisiti in materia di protezione e sicurezza dei dati. Nella seduta del 14 febbraio 2024 ha quindi avviato la relativa consultazione che si concluderà il 22 maggio 2024.

Il Codice di procedura civile (CPC) rivisto consentirà ai giudici di eseguire oralmente, a determinate condizioni, atti processuali orali, come udienze, audizioni e interrogatori, mediante videoconferenze e in circostanze particolari, ad esempio in caso di urgenza, teleconferenze. I giudici potranno inoltre collegare online ai procedimenti singole persone coinvolte. In ogni modo occorrerà rispettare determinate condizioni tecniche e garantire gli standard in materia di protezione e sicurezza dei dati. Il Consiglio federale emana le pertinenti disposizioni nell'ordinanza sull'impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva nei procedimenti civili (OSTAC).

Requisiti per l'impiego di videoconferenze e teleconferenze

Affinché la videoconferenza o la teleconferenza si svolga correttamente e senza interruzioni, sia i giudici sia le persone coinvolte nel procedimento devono disporre dell'infrastruttura necessaria, ossia di un software, di un hardware e di un collegamento Internet adeguati, e trovarsi in un ambiente che permetta un'esecuzione e una partecipazione indisturbate. I giudici forniscono previamente agli interessati tutte le informazioni del caso. Per ragioni di protezione e di sicurezza dei dati, l'impiego di sistemi di trasmissione audiovisiva deve altresì soddisfare determinate prescrizioni; per la trasmissione, che deve essere sempre cifrata, occorre in particolare utilizzare esclusivamente server che si trovano in Stati con un adeguato livello di protezione dei dati. Il giudice garantisce inoltre che l'atto processuale sia seguito unicamente dalle persone autorizzate e che si svolga in modo corretto. Soltanto lui o un terzo da lui incaricato potrà registrare l'atto processuale. Dovrà essere possibile farvi assistere anche il pubblico, previa iscrizione.

L'ordinanza disciplina le condizioni tecniche e le misure per il rispetto della protezione e della sicurezza dei dati solamente in termini generali al fine di lasciare ai tribunali margine sufficiente per poter aggiornare e adeguare costantemente le proprie soluzioni.


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Lisa Aeschimann, Ufficio federale di giustizia, T +41 58 467 31 54, lisa.aeschimann@bj.admin.ch



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Ultima modifica 30.01.2024

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