L’acquisto di fondi in Svizzera da parte di stranieri, società con sede all’estero o società con sede in Svizzera nelle quali persone all’estero occupano una posizione preponderante, è limitato dalla legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (LAFE; detta anche Lex Koller). Per l’acquisto, queste persone devono in linea di principio chiedere un’autorizzazione all’autorità cantonale competente.
L’applicazione della LAFE spetta pertanto in primo luogo al Cantone in cui è situato il fondo. L’autorità designata dal Cantone decide se un negozio giuridico sia soggetto all’obbligo di autorizzazione e se quest’ultima vada concessa. La questione dell’assoggettamento di un negozio giuridico all’obbligo di autorizzazione è decisa in base alle circostanze del caso concreto. L’autorizzazione può essere concessa unicamente per i motivi previsti dalla LAFE ed eventualmente dalla legge d’applicazione cantonale.
Le domande di maggiori dettagli in merito all’obbligo di autorizzazione per negozi giuridici concreti vanno poste direttamente all’autorità di prima istanza del Cantone in cui è situato il fondo che si intende acquistare. I dati di contatto sono forniti al link seguente:
Inoltre occorre sottolineare che il possesso di un fondo in Svizzera non dà agli stranieri il diritto a un permesso di domicilio. Le domande in merito all’ottenimento di un permesso di domicilio vanno poste alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) o alla polizia degli stranieri del Cantone in questione.
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SEM
Segreteria di Stato della migrazione SEM
CH-3003 Berna
T +41 58 465 11 11
Link
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Società Svizzera degli Ufficiali del Registro Fondiario
(Questa pagina contiene ancora delle altre informazioni messe a disposizione dall’UFRF)
Dossier
Comunicati
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Ultima modifica 20.08.2024
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