Basi legali

Ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP, RS 172.213.1)

Art. 6 Obiettivi e funzioni


1
L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità competente e centro di prestazioni della Confederazione per le questioni giuridiche, tenuto conto delle competenze degli altri dipartimenti. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

  1. creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese;
  2. rafforzare l’ordinamento federalistico, segnatamente per quanto concerne i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto in Svizzera;
  3. elaborare normative federali appropriate, comprensibili, prive di contraddizioni e conformi al diritto di rango superiore;
  4. partecipare alla creazione di un ordine internazionale pacifico e all’armonizzazione dell’evoluzione del diritto in Europa;
  5. preservare e garantire le conoscenze giuridiche in seno all’Amministrazione federale e promuovere la comprensione del diritto.

2 Per conseguire tali obiettivi, l’UFG svolge le funzioni seguenti:

  1. vigila sulla legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, dell’ordinamento federalistico delle competenze e di altri principi costituzionali;
  2. segue l’evoluzione del diritto in Svizzera e all’estero, fornisce alle autorità competenti consulenze specialistiche in materia di diritto federale e di politica giuridica e propone soluzioni tempestive e appropriate.

Art. 7 Compiti in dettaglio


1
Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collaborazione con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali:

  1. diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluse l’elaborazione e l’esecuzione di accordi in materia di diritti dell’uomo in collaborazione con il DFAE;
  2. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, il diritto fondiario rurale e quello concernente l’affitto agricolo nonché le norme sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; è fatto salvo il diritto dei beni immateriali;
  3. diritto penale e procedura penale (fatti salvi il diritto penale militare e il diritto penale accessorio), inclusi il diritto internazionale penale e il diritto internazionale in materia di procedura penale e di esecuzione delle pene, l’esecuzione delle pene e delle misure e l’aiuto alle vittime di reati violenti;
  4. organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribunali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie, aiuto sociale agli Svizzeri all’estero e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali.

2 Nei settori di cui al capoverso 1, l’UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie all’attenzione dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale.

3 Controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), dell’adeguatezza dal punto di vista della tecnica legislativa e della redazione.

4 Sviluppa principi metodologici per l’elaborazione di atti normativi e la valutazione di misure statuali, in particolare per quanto concerne la loro efficacia ed economicità, e provvede affinché sussistano adeguate possibilità di perfezionamento.

5 Elabora i messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali e prepara l’approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui al capoverso 1.

6 Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 394 e 395 del Codice penale (CP).

6a Garantisce rapidamente un’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d’assistenza giudiziaria, d’estradizione, di consegna nonché sul perseguimento e l’esecuzione penali in via sostitutiva.

7 È l’autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento internazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le pratiche internazionali in materia di pensioni alimentari, le cause internazionali di diritto successorio e l’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.

8 Istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento, i ricorsi contro misure locali concernenti la circolazione stradale (art. 3 cpv. 4 della LF del 19 dic. 19586 sulla circolazione stradale), i ricorsi sulle votazioni (art. 81 della LF del 17 dic. 19767 sui diritti politici) e i ricorsi per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio (art. 13 cpv. 1).

9 Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e al Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura. A tal fine può far capo a consulenti.

10 Esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali.

11 Gestisce un servizio responsabile del trattamento elettronico dei dati giuridici.

Art. 8 Disposizioni speciali


1
L’UFG dirige tra l’altro:

  1. l’Ufficio federale dello stato civile;
  2. l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, incluso l’Ufficio svizzero del registro del naviglio;
  3. l’Ufficio del registro di commercio;
  4. insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni un casellario giudiziale informatizzato.

2 I compiti e le competenze degli uffici di cui al capoverso 1 sono disciplinati in atti normativi speciali.

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Ultima modifica 29.04.2021

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