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Accesso diretto alla procedura di notifica per attività lucrative di breve durata:
I servizi cantonali competenti del luogo d’impiego, ovvero di lavoro in Svizzera trattano le notifiche registrate nel sistema e forniscono informazioni in caso di domande.
Contatti delle autorità cantonali per la procedura di notifica
Prescrizioni di notifica
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) liberalizza le prestazioni transfrontaliere di servizi (da parte di lavoratori distaccati o autonomi) tra la Svizzera e l’UE della durata massima di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile. Queste prestazioni soggiacciono a un semplice obbligo di notifica. La durata di 90 giorni per anno civile si riferisce sia alla ditta di distacco sia alla persona distaccata.
Le prestazioni di servizi che oltrepassano i 90 giorni per anno civile soggiacciono invece all’obbligo del permesso di lavoro. Non è dato un diritto garantito per legge al suo ottenimento.
La procedura di notifica elettronica è applicabile anche alle assunzioni d’impiego della durata massima di tre mesi presso ditte con sede in Svizzera, per le quali non occorre un permesso ma è sufficiente una semplice notifica. In caso di assunzione d’impiego in Svizzera per una durata superiore a tre mesi occorre sollecitare un permesso di dimora, oppure, se sono soddisfatti i pertinenti presupposti, un permesso per frontalieri.
L’impresa o il prestatore di servizi autonomo deve aprire un’unica volta un conto per la notifica online, dopodiché potrà servirsene per notificare individualmente, con almeno otto giorni di anticipo, ogni impiego lavorativo in Svizzera. In caso di assunzione d’impiego presso un’impresa in Svizzera (della durata massima di tre mesi) la notifica va effettuata al più tardi il giorno precedente l’inizio dell’attività.
I servizi cantonali competenti del luogo d’impiego, ovvero di lavoro in Svizzera trattano le notifiche registrate nel sistema e forniscono informazioni in caso di domande.
Accesso alla procecura di notifica online
Manuale per l’utente (PDF, 8 MB, 25.12.2022) (informazioni pratiche sull’applicazione della procedura di notifica)
Contatti delle autorità cantonali per la procedura di notifica
Le seguenti persone possono svolgere un’attività lucrativa in Svizzera per una durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile nell’ambito della procedura di notifica:
- cittadini UE/AELS che assumono un impiego della durata massima di tre mesi in Svizzera;
- lavoratori dipendenti distaccati da ditte aventi sede in uno Stato UE/AELS, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Prima del distacco in Svizzera i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi a titolo permanente sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell’UE o dell’AELS (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente da almeno 12 mesi);
- prestatori indipendenti di servizi cittadini UE/AELS residenti in uno Stato UE/AELS.
Per tutte le altre categorie di persone non è applicabile la procedura di notifica.
I lavoratori dipendenti distaccati e i cittadini UE/AELS con assunzione d’impiego in Svizzera sono notificati dal datore di lavoro. I lavoratori indipendenti sono tenuti a notificarsi autonomamente.
Otto giorni esenti da notifica
I prestatori indipendenti di servizi e i lavoratori distaccati sottostanno all’obbligo di notifica se esercitano un’attività lucrativa per oltre otto giorni complessivi per anno civile. Nei seguenti settor, l’attività dei prestatori di servizi deve invece essere notificata in tutti i casi sin dal primo giorno, indipendentemente dalla durata dei lavori:
- edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia)
- paesaggismo
- settore alberghiero e ristorazione
- pulizia industriale o domestica
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante (salvo fiere e circhi)
- settore a luci rosse
Calcolo dei giorni d’impiego (otto giorni esenti da notifica e 90 giorni lavorativi)
Nel caso di distacco di lavoratori dipendenti, gli otto giorni esenti da notifica e la durata massima ammessa per l’attività sono riferiti sia all’impresa che distacca i lavoratori sia ai lavoratori distaccati. Il numero di collaboratori distaccati simultaneamente nel periodo di impiego non ha invece alcun effetto sul numero totale dei giorni di lavoro calcolati per l’impresa.
Termine di notifica di otto giorni (prima dell’inizio dei lavori in Svizzera)
L’attività di lavoratori dipendenti distaccati o di lavoratori indipendenti va notificata almeno otto giorni prima dell’inizio dei lavori in Svizzera. In casi urgenti chiaramente definiti (riparazioni, infortuni, catastrofi naturali o altri eventi imprevedibili) il lavoro potrà iniziare prima dello scadere del termine di otto giorni. Devono tuttavia essere soddisfatte le due condizioni cumulative seguenti:
- la prestazione lavorativa prevede la riparazione di un danno occorso in maniera improvvisa e ha l’obiettivo di evitare ulteriori danni;
- la prestazione lavorativa ha inizio immediato, ma al più tardi tre giorni civili (domeniche e festività incluse) dopo l’insorgere del danno.
Esempio 1:
un’impresa del settore informatico distacca un collaboratore per un impiego di otto giorni in Svizzera. Si tratta della prima prestazione transfrontaliera di servizi nell’anno civile in corso, sia per l’impresa sia per il lavoratore, pertanto non occorre alcuna notifica (=> otto giorni esenti da notifica).
D’ora in poi, tutti i lavoratori ulteriormente distaccati in Svizzera da quest’impresa durante il medesimo anno civile dovranno essere notificati con almeno otto giorni di anticipo dall’impresa stessa. Questa norma vale anche se si tratta di lavoratori che non hanno mai lavorato in Svizzera nell’anno civile in corso (=> la norma vale sia per l’impresa sia per il collaboratore). Se sin dall’inizio è chiaro che la prestazione di servizi in Svizzera si estenderà oltre gli otto giorni esenti da notifica, occorre procedere alle necessarie notifiche sin dal primo impiego.
Esempio 2:
un’impresa di giardinaggio distacca una collaboratrice per un impiego di otto giorni in Svizzera. Si tratta della prima prestazione transfrontaliera di servizi nell’anno civile in corso, sia per l’impresa sia per la collaboratrice. Il distacco va tuttavia notificato con otto giorni di anticipo giacché nel settore della paesaggistica vige l’obbligo di notifica sin dal primo giorno.
Esempio 3:
una scuola di musica distacca una collaboratrice per una prestazione di cinque giorni in Svizzera. In precedenza questa collaboratrice ha già svolto una prestazione di otto giorni in Svizzera esente da notifica. Per l’impresa (la scuola di musica) si tratta invece del primo distacco in Svizzera durante l’anno civile in corso. Dato però che la collaboratrice ha già svolto otto giorni lavorativi in Svizzera, l’impresa è tenuta a notificarla.
Esempio 4:
nel settore dell’edilizia le prestazioni di servizio soggiacciono all’obbligo di notifica sin dal primo giorno di attività. La notifica va effettuata con almeno otto giorni di anticipo. Nel caso di una ditta del settore edile che distacca tre collaboratori contemporaneamente per un impiego di cinque giorni lavorativi in Svizzera, sul conto dell’impresa sono computati cinque giorni di impiego. Se invece l’impresa distacca tre collaboratori successivamente, ciascuno per la durata di cinque giorni (i lavoratori non lavorano mai lo stesso giorno), sul conto dell’impresa sono computati 15 giorni lavorativi.
Esempio 5:
un'azienda notifica un collaboratore per il giorno di calendario X contemporaneamente (p. es. di mattino) presso due cantieri differenti. Questo modo di procedere non è ammissibile. È invece ammissibile notificare due impieghi distinti del medesimo collaboratore il medesimo giorno lavorativo presso due cantieri diversi se i due impieghi si susseguono (p. es. lavoro presso il cantiere X di mattino e presso il cantiere Y nel pomeriggio). Sulla pertinente notifica occorre indicare gli orari approssimativi dei due impieghi nel campo riservato ai commenti. In questo caso è dedotto un unico giorno lavorativo.
Modifiche ulteriori delle notifiche
Una notifica inviata con successo non può essere né modificata né annullata online. I cambiamenti che intervengono a notifica avvenuta vanno comunicati senza indugio all’ufficio cantonale competente, al più tardi prima dell’inizio dell’impiego e, in caso di riduzione o prolungamento dell’impiego la notifica deve essere effettuata prima che inizi il nuovo periodo (modificato) di durata dell’impiego.
Nei seguenti casi, il cambiamento sarà comunicato all’autorità competente per e-mail con esplicito riferimento alla notifica già effettuata:
- modifica della data dell’impiego, sempreché sia osservato il termine di otto giorni
- modifica della durata dell’impiego
- interruzione dei lavori
- annullamento della notifica.
In tutti gli altri casi occorre effettuare una nuova notifica. La nuova notifica deve contenere esplicito rimando alla notifica già effettuata.
Prestazioni di servizi sottostanti all’obbligo del permesso
Un’agenzia privata di collocamento con sede all’estero non è autorizzata a mettere direttamente in contatto una persona in cerca di lavoro con un datore di lavoro o con terzi residenti in Svizzera. Ha tuttavia la possibilità di collaborare con un’agenzia di collocamento in Svizzera che dispone della necessaria concessione ed è in possesso della necessaria autorizzazione cantonale e federale.
Un’agenzia di fornitura di personale a prestito con sede all’estero non può in nessun caso svolgere la propria attività in Svizzera. Conformemente all’articolo 22 paragrafo 3 Allegato I ALC e all’articolo 12 della legge sul collocamento (LC), la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera non è permessa. Questo divieto comprende, da un lato, il divieto per un fornitore di personale a prestito con sede all’estero di cedere i propri lavoratori a un’impresa svizzera e, dall’altro, il divieto per un fornitore di personale a prestito con sede all’estero di cedere i propri lavoratori a datori di lavoro stranieri che forniscono prestazioni di servizi in Svizzera.
I servizi finanziari il cui esercizio esige un’autorizzazione preliminare sul territorio di uno Stato parte dell’ALC e il cui prestatore sottostà alla sorveglianza delle autorità soggiacciono, in Svizzera, all’obbligo di una previa autorizzazione (art. 22 par. 3 Allegato I ALC).
Moduli, indirizzi
La procedura di notifica online costituisce la procedura ordinaria. In via eccezionale, se per motivi tecnici non è possibile effettuare la notifica via internet, la stessa può avvenire in procedura convenzionale, per posta o telefax, presso l’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d’impiego, mediante moduli idonei. Il modulo per la notifica deve essere debitamente compilato e firmato. La notifica per e-mail non è accettata.
I servizi cantonali competenti del luogo d’impiego, ovvero di lavoro in Svizzera trattano le notifiche registrate nel sistema e forniscono informazioni in caso di domande.
Contatti delle autorità cantonali per la procedura di notifica
Sono a disposizione tre moduli di notifica e due moduli complementari.
- Modulo per la notifica dei lavoratori dipendenti provenienti da uno Stato membro dell’UE/AELS con assunzione d’impiego presso un datore di lavoro svizzero (PDF, 993 kB, 19.08.2013)
- Modulo complementare per lavoratori dipendenti con assunzione d’impiego presso un datore di lavoro svizzero (PDF, 1 MB, 19.08.2013)
Info complementari
Procedura di notifica
Le istruzioni e commenti concernenti l’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (numero 3) contengono ulteriori precisazioni sulle prescrizioni in materia di notifica:
I servizi cantonali competenti del luogo d’impiego, ovvero di lavoro in Svizzera trattano le notifiche registrate nel sistema e forniscono informazioni in caso di domande.
Legge e ordinanza sui lavoratori distaccati
I lavoratori dipendenti distaccati (e in parte anche i fornitori autonomi di prestazioni transfrontaliere di servizio) soggiacciono alle disposizioni della legge sui lavoratori distaccati e della relativa ordinanza d’esecuzione. Ciò comporta, tra le altre cose, l’obbligo di osservare le condizioni salariali e lavorative minime vigenti in Svizzera:
Procedura di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali
Tutti i prestatori di servizi dell’UE/AELS che forniscono una prestazione in una professione regolamentata per una durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile in Svizzera soggiacciono anche a un obbligo di dichiarazione da ossequiare tramite il sistema online della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). La dichiarazione consente alle autorità competenti di svolgere un controllo approfondito, secondo un iter standardizzato, per quanto riguarda le qualifiche professionali dei prestatori di servizio dell’UE/AELS. Grazie a questa norma, nel quadro delle prestazioni di servizi sono garantite qualifiche professionali sufficienti:
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
Una cifra d’affari realizzata a livello mondiale di oltre 100 000 franchi l’anno può comportare, per l’impresa di distacco o per il fornitore autonomo, l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Regno Unito
Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE) e dopo la fase transitoria convenuta fino al 31 dicembre 2020, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici non sono più considerati cittadini dell’UE.
La Svizzera e il Regno Unito hanno firmato il 25 febbraio 2019 un accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Questo accordo preserva al di là della Brexit i diritti acquisiti sotto l’ALC dai cittadini del Regno Unito in Svizzera e dai cittadini svizzeri nel Regno Unito. Rispetto all’ALC prevede un accesso limitato alla fornitura di prestazioni di servizi in Svizzera.
La Svizzera e il Regno Unito hanno siglato, il 14 dicembre 2020, l’accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi che è applicato dal 1° gennaio 2021 e rimane valido fine al 31 dicembre 2025. Questo accordo liberalizza le condizioni d’accesso al mercato del lavoro svizzero per i prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito che forniscono nel nostro Paese prestazioni fino a 90 giorni per anno civile.
Prestazioni di servizi in provenienza dal Regno Unito
I prestatori di servizi con sede nel Regno Unito, siano essi lavoratori distaccati o indipendenti, continuano a soggiacere alla procedura di notifica. Si applicano regole simili a quelle previste per la procedura di notifica relativa alle prestazioni di servizi in provenienza da Stati dell’UE/AELS.
I cittadini dell’UE/AELS o di Stato terzo residenti nel Regno Unito, a prescindere dalla loro nazionalità, possono essere distaccati in Svizzera unicamente se sono stati previamente ammessi a titolo permanente (ossia da almeno dodici mesi in virtù di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente) sul mercato del lavoro regolare del Regno Unito.
I prestatori di servizi indipendenti cittadini dell’UE/AELS e residenti nel Regno Unito non sono coperti né dall’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini né dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi. Tuttavia, in virtù dell’articolo 23 ALC, la Svizzera ha deciso di tutelare i loro diritti acquisiti. Per poter continuare a fornire le loro prestazioni di servizi in Svizzera, queste persone devono soddisfare le due condizioni cumulative previste dall’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini: la prestazione di servizi dev’essere iniziata al più tardi il 31 dicembre 2020 e prima di tale data dev’essere stato stipulato un pertinente contratto scritto.
Procedura di notifica per attività di breve durata (assunzione d’impiego)
I cittadini britannici che assumono un impiego in Svizzera per una durata massima di tre mesi non possono più ricorrere alla procedura di notifica. Conformemente alle disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), queste persone necessitano di un permesso di lavoro.
Il datore di lavoro in Svizzera deve presentare una pertinente richiesta all’autorità cantonale competente.
Maggiori informazioni sono reperibili al link seguente:
Ultima modifica 02.05.2023