Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata

Annuncio in linea

Accesso diretto alla procedura di notifica per attività lucrative di breve durata:

I servizi cantonali competenti del luogo d’impiego, ovvero di lavoro in Svizzera trattano le notifiche registrate nel sistema e forniscono informazioni in caso di domande.

Contatti delle autorità cantonali per la procedura di notifica

Prescrizioni di notifica

Moduli, indirizzi

La procedura di notifica online costituisce la procedura ordinaria. In via eccezionale, se per motivi tecnici non è possibile effettuare la notifica via internet, la stessa può avvenire in procedura convenzionale, per posta o telefax, presso l’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d’impiego, mediante moduli idonei. Il modulo per la notifica deve essere debitamente compilato e firmato. La notifica per e-mail non è accettata.

I servizi cantonali competenti del luogo d’impiego, ovvero di lavoro in Svizzera trattano le notifiche registrate nel sistema e forniscono informazioni in caso di domande.

Contatti delle autorità cantonali per la procedura di notifica

Info complementari

Procedura di notifica

Le istruzioni e commenti concernenti l’ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone (numero 3) contengono ulteriori precisazioni sulle prescrizioni in materia di notifica:

I servizi cantonali competenti del luogo d’impiego, ovvero di lavoro in Svizzera trattano le notifiche registrate nel sistema e forniscono informazioni in caso di domande.

Legge e ordinanza sui lavoratori distaccati

I lavoratori dipendenti distaccati (e in parte anche i fornitori autonomi di prestazioni transfrontaliere di servizio) soggiacciono alle disposizioni della legge sui lavoratori distaccati e della relativa ordinanza d’esecuzione. Ciò comporta, tra le altre cose, l’obbligo di osservare le condizioni salariali e lavorative minime vigenti in Svizzera:

Procedura di dichiarazione e verifica delle qualifiche professionali

Tutti i prestatori di servizi dell’UE/AELS che forniscono una prestazione in una professione regolamentata per una durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile in Svizzera soggiacciono anche a un obbligo di dichiarazione da ossequiare tramite il sistema online della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). La dichiarazione consente alle autorità competenti di svolgere un controllo approfondito, secondo un iter standardizzato, per quanto riguarda le qualifiche professionali dei prestatori di servizio dell’UE/AELS. Grazie a questa norma, nel quadro delle prestazioni di servizi sono garantite qualifiche professionali sufficienti:

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Una cifra d’affari realizzata a livello mondiale di oltre 100 000 franchi l’anno può comportare, per l’impresa di distacco o per il fornitore autonomo, l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.

Regno Unito

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (UE) e dopo la fase transitoria convenuta fino al 31 dicembre 2020, l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l’UE non è più applicabile alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021 i cittadini britannici non sono più considerati cittadini dell’UE.

La Svizzera e il Regno Unito hanno firmato il 25 febbraio 2019 un accordo sui diritti acquisiti dei cittadini. Questo accordo preserva al di là della Brexit i diritti acquisiti sotto l’ALC dai cittadini del Regno Unito in Svizzera e dai cittadini svizzeri nel Regno Unito. Rispetto all’ALC prevede un accesso limitato alla fornitura di prestazioni di servizi in Svizzera.

La Svizzera e il Regno Unito hanno siglato, il 14 dicembre 2020, l’accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi che è applicato dal 1° gennaio 2021 e rimane valido fine al 31 dicembre 2025. Questo accordo liberalizza le condizioni d’accesso al mercato del lavoro svizzero per i prestatori di servizi provenienti dal Regno Unito che forniscono nel nostro Paese prestazioni fino a 90 giorni per anno civile.


Prestazioni di servizi in provenienza dal Regno Unito

I prestatori di servizi con sede nel Regno Unito, siano essi lavoratori distaccati o indipendenti, continuano a soggiacere alla procedura di notifica. Si applicano regole simili a quelle previste per la procedura di notifica relativa alle prestazioni di servizi in provenienza da Stati dell’UE/AELS.

I cittadini dell’UE/AELS o di Stato terzo residenti nel Regno Unito, a prescindere dalla loro nazionalità, possono essere distaccati in Svizzera unicamente se sono stati previamente ammessi a titolo permanente (ossia da almeno dodici mesi in virtù di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente) sul mercato del lavoro regolare del Regno Unito.

I prestatori di servizi indipendenti cittadini dell’UE/AELS e residenti nel Regno Unito non sono coperti né dall’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini né dall’accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi. Tuttavia, in virtù dell’articolo 23 ALC, la Svizzera ha deciso di tutelare i loro diritti acquisiti. Per poter continuare a fornire le loro prestazioni di servizi in Svizzera, queste persone devono soddisfare le due condizioni cumulative previste dall’accordo sui diritti acquisiti dei cittadini: la prestazione di servizi dev’essere iniziata al più tardi il 31 dicembre 2020 e prima di tale data dev’essere stato stipulato un pertinente contratto scritto.


Procedura di notifica per attività di breve durata (assunzione d’impiego)

I cittadini britannici che assumono un impiego in Svizzera per una durata massima di tre mesi non possono più ricorrere alla procedura di notifica. Conformemente alle disposizioni della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), queste persone necessitano di un permesso di lavoro.

Il datore di lavoro in Svizzera deve presentare una pertinente richiesta all’autorità cantonale competente.

    

Ultima modifica 02.05.2023

Inizio pagina