- Chi sono i beneficiari dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone?
- Soggiorno con attività lucrativa
- Clausola di salvaguardia nei confronti della Croazia in vigore dal 1° gennaio 2023
- Permessi di soggiorno
- Frontalieri
- Procedura di notifica
- Prestazione di servizi
- Cambiamento d’impiego o di luogo di residenza
- Perdita del posto di lavoro
- Soggiorno senza attività lucrativa
- Ricongiungimento familiare
- Visti
- Maggiori ragguagli
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone viene applicato a tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS.
I cittadini croati che intendono intraprendere un’attività lucrativa in Svizzera della durata di oltre quattro mesi dopo il 1° gennaio 2023 sottostanno alla clausola di salvaguardia. Si vedano le FAQ riguardanti la Croazia.
I cittadini dell’UE/AELS necessitano unicamente di un permesso di soggiorno valido al tempo stesso come permesso di lavoro. Un permesso di soggiorno viene rilasciato solo dietro presentazione di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro (p. es. contratto di lavoro che indichi la durata dell’impiego e il tasso di occupazione).
I cittadini croati che intendono intraprendere un’attività lucrativa in Svizzera della durata di oltre quattro mesi dopo il 1° gennaio 2023 sottostanno alla clausola di salvaguardia. Si vedano le FAQ riguardanti la Croazia.
Attività lucrativa della durata massima di tre mesi (impiego di durata non superiore a tre mesi):
I cittadini dell’UE/AELS con assunzione d’impiego in Svizzera possono soggiornare nel nostro Paese durante tre mesi per anno civile senza un pertinente permesso retto dal diritto in materia di stranieri. Sottostanno tuttavia all’obbligo di notifica.
Ulteriori informazioni sulla procedura di notifica
Attività lucrativa di durata superiore a 3 mesi:
Entro 14 giorni dall’arrivo in Svizzera e prima dell’assunzione d’impiego, i cittadini dell’UE/AELS sono tenuti a notificare il loro arrivo al Comune di residenza per richiedere un permesso di soggiorno. A tal fine occorre presentare una carta d’identità valida (oppure un passaporto valido) nonché un certificato di assunzione o un attestato di lavoro del datore di lavoro (p. es. contratto di lavoro che indichi segnatamente la durata dell’impiego e il tasso d’occupazione). A seconda della durata dell’attività verrà rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS, contratto di lavoro della durata massima di 364 giorni) oppure un permesso di dimora B UE/AELS (durata del contratto di almeno un anno o indeterminata).
Le formalità necessarie per ottenere il permesso di soggiorno possono essere sbrigate dopo l’arrivo in Svizzera.
I cittadini croati che intendono intraprendere un’attività lucrativa in Svizzera della durata di oltre quattro mesi dopo il 1° gennaio 2023 sottostanno alla clausola di salvaguardia. Si vedano le FAQ riguardanti la Croazia.
Per quanto concerne il valico del confine con le suppellettili domestiche, vogliate consultare il seguente link:
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
I cittadini dell’UE/AELS devono notificare la loro presenza al Comune di residenza entro 14 giorni dal loro arrivo e sollecitare un permesso di soggiorno. A tal fine devono presentare una carta d’identità valida (oppure un passaporto valido) nonché documenti comprovanti l’esercizio (futuro) di un’attività lucrativa indipendente atta a sovvenire ai propri bisogni e a quelli dei familiari. L’attività lucrativa può iniziare soltanto dopo il deposito dei documenti richiesti dall’autorità cantonale competente.
Le formalità per l’ottenimento del permesso di soggiorno possono essere sbrigate dopo l’arrivo in Svizzera.
I cittadini croati che intendono intraprendere un’attività lucrativa in Svizzera della durata di oltre quattro mesi dopo il 1° gennaio 2023 sottostanno alla clausola di salvaguardia. Si vedano le FAQ riguardanti la Croazia.
Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione forniscono informazioni dettagliate in merito:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Le formalità doganali per valicare il confine con le suppellettili domestiche sono descritte all’indirizzo seguente:
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Troverete qui informazioni generali sulla creazione di aziende:
Portale PMI per piccole e medie imprese
Clausola di salvaguardia nei confronti della Croazia in vigore dal 1° gennaio 2023
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) con l’UE è stato esteso alla Croazia mediante un protocollo aggiuntivo. In vigore dal 1° gennaio 2017, il protocollo aggiuntivo prevede un’apertura graduale e progressiva dell’accesso al mercato del lavoro svizzero per i cittadini croati nell’arco di un periodo transitorio di dieci anni. La clausola di salvaguardia contemplata nell’ALC permette alla Svizzera di reintrodurre unilateralmente per un periodo limitato nel tempo contingenti per i permessi qualora l’immigrazione proveniente dalla Croazia oltrepassi un dato valore soglia. Questo valore soglia è stato raggiunto. Il Consiglio federale ha pertanto deciso di attivare la clausola di salvaguardia con effetto al 1° gennaio 2023. È valida fino al 31 dicembre 2024 (comunicato stampa).
La clausola di salvaguardia tocca i cittadini croati desiderosi di lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro svizzero dopo il 1° gennaio 2023 e che chiedono a tal fine un permesso di soggiorno di breve durata L o un permesso di dimora B per la prima volta. Sono parimenti toccati dalla clausola di salvaguardia i cittadini croati che a partire da tale data abbisognano di un permesso di dimora B per svolgere un’attività lucrativa indipendente nel nostro Paese.
I cittadini croati interessati dalla clausola di salvaguardia possono iniziare a lavorare soltanto dopo aver ottenuto un permesso di soggiorno soggetto a contingente. Devono richiedere previamente il permesso presso l’autorità cantonale competente.
La clausola di salvaguardia non tocca le persone e le situazioni seguenti:
- cittadini croati che hanno assunto un’attività lucrativa alle dipendenze di un datore di lavoro in Svizzera prima del 1° gennaio 2023 e che continuano a esercitarla dopo tale data;
- frontalieri croati (permesso G);
- cittadini croati in cerca di un impiego;
- ricongiungimento familiare;
- utilizzo della procedura di notifica per un’attività lucrativa di breve durata (assunzione d’impiego per una durata massima di tre mesi e distacco dalla Croazia per una durata massima di 90 giorni);
- soggiorno senza attività lucrativa (p. es. redditieri, studenti).
Il 22 novembre 2023 (comunicato stampa), il Consiglio federale ha deciso di applicare per un periodo supplementare di un anno la clausola di salvaguardia fino al 31 dicembre 2024. Secondo l'ALC la clausola di salvaguardia può essere invocata solo per due anni consecutivi. La libera circolazione completa dei cittadini croati sarà quindi di nuovamente introdotta, a titolo di prova, nel 2025.
Deve anzitutto presentare la domanda per il permesso di soggiorno presso l’autorità cantonale competente (oppure chiedere al Suo datore di lavoro in Svizzera di presentare tale domanda). Potrà iniziare la Sua attività lavorativa solo dopo aver ottenuto un permesso soggetto a contingente.
Troverà maggiori informazioni nella circolare del 2 dicembre 2022 (PDF, 174 kB, 30.12.2022).
In Svizzera la competenza per il rilascio dei permessi di soggiorno spetta ai Cantoni. Per eventuali domande riguardanti le formalità esatte per il rilascio del permesso (dove presentare la domanda, quale modulo compilare, quanto tempo prevedere, ecc.) La preghiamo di rivolgersi alle autorità cantonali competenti. Qui troverà gli indirizzi corrispondenti:
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Anche nel 2024 sono disponibili per i lavoratori croati 1204 nuovi permessi di dimora B e 1053 nuovi permessi di soggiorno di breve durata L. I contingenti sono rilasciati su base trimestrale.
Il tipo di permesso dipende dalla durata del rapporto di lavoro. Se la durata del contratto di lavoro si situa fra tre mesi e un anno, viene rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata L. In caso di contratto di lavoro di durata superiore a un anno o indeterminata, viene rilasciato un permesso di dimora B.
Ipotizzando che, a un certo punto, tutte le unità di contingente per i permessi B siano state utilizzate, non sarebbe più possibile rilasciare un permesso B a una persona con un contratto di lavoro di durata superiore a un anno o indeterminata e si dovrebbe, pertanto, attendere che siano disponibili nuove unità di contingente.
In questo link sono disponibili informazioni sull'utilizzo delle contingenti:
Statistica sull’immigrazione
Permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS:
Questo tipo di permesso viene rilasciato ai lavoratori dipendenti che esercitano un’attività di durata inferiore a un anno. La durata di validità del permesso equivale a quella del contratto di lavoro o della prestazione. Per attività di durata inferiore o uguale a tre mesi per anno civile, i cittadini dell’UE/AELS non necessitano più di un permesso. L’attività lucrativa va tuttavia comunicata dal datore di lavoro svizzero seguendo la procedura di notifica in linea.
Permesso di dimora B UE/AELS:
Questo tipo di permesso viene rilasciato ai cittadini dell’UE/AELS che esercitano un’attività di durata superiore a un anno o indeterminata e ai lavoratori indipendenti che dimostrano un’attività indipendente effettiva. Le persone che non esercitano un’attività lucrativa ottengono tale permesso se dimostrano di disporre di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al loro sostentamento e a quello dei loro familiari nonché di un’assicurazione malattia o di un’assicurazione contro gli infortuni che copra tutti i rischi. Il permesso è valido cinque anni e può essere prorogato.
La durata di validità dei permessi rilasciati agli studenti è limitata ad un anno. Il permesso è tuttavia prorogato fino al termine regolare della formazione purché siano adempiute le pertinenti condizioni.
Permesso per frontalieri G UE/AELS:
Questo tipo di permesso viene rilasciato ai lavoratori dipendenti e indipendenti cittadini dell’UE/AELS che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS e lavorano in Svizzera (posto di lavoro oppure sede dell’impresa). Almeno una volta alla settimana devono ritornare al luogo di domicilio all’estero.
Se il contratto di lavoro presentato dura meno di un anno, la durata di validità del permesso equivale alla durata di validità del contratto. Se il contratto di lavoro ha una validità superiore a un anno, il permesso vale cinque anni.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Permesso di domicilio C UE/AELS:
Dopo cinque anni di dimora regolare e ininterrotta i cittadini dell’UE-15/AELS ottengono un permesso di domicilio in base agli accordi bilaterali stipulati con tali Paesi se le condizioni di rilascio sono soddisfatte. Questo permesso di durata illimitata sottostà tuttavia a un termine di controllo di cinque anni. Le condizioni per il rilascio del permesso di domicilio non sono rette dall’ALC. Siccome non beneficiano di accordi di domicilio, i cittadini dei altri Stati dell’UE ottengono il permesso di domicilio in linea di principio dopo dieci anni di dimora.
I frontalieri sono cittadini degli Stati UE/AELS che risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS e lavorano in Svizzera (persone che esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente con sede dell’impresa in Svizzera). Sottostanno all’obbligo di rientrare al proprio domicilio all’estero almeno una volta alla settimana. Se dimorano in Svizzera durante la settimana sono tenuti a notificarsi presso il Comune di residenza. Il permesso per frontalieri viene rilasciato dalle autorità cantonali del luogo di lavoro. I cittadini dell’UE/AELS non sottostanno più alle zone di frontiera. Hanno il diritto di abitare in qualunque Stato membro dell’UE/AELS e di lavorare in tutta la Svizzera.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Le seguenti persone possono svolgere un’attività lucrativa per una durata massima di tre mesi o 90 giorni per anno civile nell’ambito della procedura di notifica:
- i cittadini UE/AELS che assumono un impiego della durata massima di tre mesi in Svizzera;
- i lavoratori dipendenti distaccati da ditte aventi sede in uno Stato UE/AELS, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Prima del distacco in Svizzera i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare di uno Stato dell’UE/AELS (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente da almeno 12 mesi);
- i prestatori indipendenti di servizi cittadini UE/AELS con sede in uno Stato UE/AELS.
I lavoratori dipendenti distaccati e i cittadini UE/AELS con assunzione d’impiego in Svizzera sono notificati dal datore di lavoro. I lavoratori indipendenti sono tenuti a notificarsi autonomamente.
In generale la notifica va effettuata online. La notifica per altre vie è accettata unicamente a titolo eccezionale, qualora motivi tecnici impediscano la notifica in linea.
La prestazione di servizi e l’attività presso un datore di lavoro svizzero che oltrepassano i 90 giorni lavorativi o i tre mesi per anno civile continuano a sottostare all’obbligo del permesso. Se il soggiorno si protrae al di là di tale durata, prima dell’inizio dell’attività occorre sollecitare un permesso presso le autorità cantonali competenti per il luogo di lavoro o di residenza.
Ciò vale anche qualora il previsto soggiorno non sottostante a permesso debba essere prorogato o la persona interessata abbia già soggiornato precedentemente per tre mesi in Svizzera senza svolgervi un’attività lucrativa (p.es. in cerca di un impiego). In questo caso, allo scadere del periodo di tre mesi o 90 giorni non sottostante all’obbligo del permesso occorre sollecitare un permesso presso le autorità cantonali competenti nel luogo di lavoro o nel luogo di residenza.
Ogni prestazione di durata superiore a 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile sottostà alle disposizioni della legge federale sugli stranieri e l’integrazione (LStrI).
La procedura di notifica non si applica né all’attività delle agenzie di collocamento di personale e di fornitura di personale a prestito con sede nell’UE/AELS né ai servizi finanziari (p. es. transazioni bancarie). Non rientrando nel campo d’applicazione dell’accordo, non beneficiano della liberalizzazione dei servizi e continuano pertanto a soggiacere all’obbligo. Continua ad essere esclusa la fornitura diretta o indiretta di personale a prestito dall’estero. Esclusa anche la procedura di notifica. In questi settori, l’ammissione di lavoratori stranieri è retta dalle disposizioni della LStrI e dell’OASA.
È sempre necessario sollecitare anticipatamente un permesso. Non è dato un diritto al rilascio del permesso.
Notifica online
La procedura di notifica online è la procedura normale. Ai datori di lavoro che distaccano dei lavoratori in Svizzera e ai prestatori di servizio indipendenti cittadini dell’UE/AELS (ditta sul territorio dell’UE/AELS) raccomandiamo di eseguire la notifica online gratuita. Tale procedura consente di trattare i dati in maniera semplice e efficace.
La notifica online va utilizzata anche dai datori di lavoro svizzeri che assumono lavoratori cittadini dell’UE/AELS per impieghi di breve durata (fino a tre mesi) in Svizzera.
Basta registrarsi come «cliente» e seguire le istruzioni. Se si è già clienti, è sufficiente collegarsi al sistema inserendo il proprio numero di registrazione e procedere poi alla notifica.
Notifica per scritto
In via eccezionale, la notifica può avvenire per posta o telefax presso l’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d’impiego. Non è ammessa la notifica per posta elettronica. La procedura per scritto è ammessa unicamente qualora motivi tecnici rendano impossibile la notifica online.
Dopo aver compilato e inviato il modulo di notifica all’autorità cantonale competente per il luogo di lavoro o d’impiego (in caso di notifica scritta favorite allegare la conferma firmata del datore di lavoro), l’autorità preposta al mercato del lavoro verifica la notifica e genera una risposta elettronica di conferma (domanda completa e inoltrata entro i termini previsti). In caso di procedura scritta, l’autorità cantonale competente può, su richiesta, emanare una conferma dell’avvenuta notifica. La conferma sottostà a un emolumento di 25 franchi per notifica.
Per i lavoratori distaccati e per i prestatori di servizi indipendenti, la notifica deve avvenire al più tardi otto giorni prima dell’inizio dell’attività.
Sottostanno all’obbligo di notificarsi sin dal primo giorno:
- i cittadini UE/AELS che assumono un impiego della durata massima di tre mesi per anno civile in Svizzera.
Nei seguenti settori industriali, è inoltre necessario registrarsi dal primo giorno, entrambi per
- i prestatori di servizio indipendenti cittadini dell’UE/AELS la cui ditta ha la propria sede sul territorio dell’UE/AELS; anche per
- i lavoratori distaccati da una ditta con sede sul territorio dell’UE/AELS che svolgono un’attività in uno dei settori seguenti:
- edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia)
- paesaggismo,
- settore alberghiero e ristorazione
- pulizia industriale o domestica
- servizi di sorveglianza e di sicurezza
- commercio ambulante (deroga: i collaboratori di circhi e fiere sono tenuti a notificarsi solo a partire dal nono giorno),
- settore a luci rosse.
Motivazione:
Si sa per esperienza che in questi settori economici vi è un rischio di dumping salariale e di elusione delle prescrizioni vincolanti del diritto del lavoro (cfr. art. 6 ODist e art. 14 OASA).
Negli altri casi è dato un obbligo di notificarsi solo se l’attività lucrativa in Svizzera dura più di otto giorni per anno civile. Ciò indipendentemente dal fatto che l’attività sia svolta ininterrottamente o a giornate.
In linea di principio occorre notificare ogni singolo mandato e luogo d’impiego, indicando i giorni lavorativi previsti.
È sufficiente un’unica notifica qualora:
- durante più soggiorni è svolto lo stesso mandato per lo stesso mandante nello stesso luogo d’impiego. Occorre indicare le giornate di lavoro per i singoli impieghi;
- è svolto un unico impiego ininterrotto nello stesso luogo d’impiego.
Eccezionalmente basta un’unica notifica qualora:
- sono necessari più soggiorni in diversi luoghi d’impiego per eseguire più mandati relativi a lavori di manutenzione e servizio dopo vendita per lo stesso mandante. Vanno indicati i giorni lavorativi per i singoli mandati e il primo luogo d’impiego. Questa clausola comprende segnatamente i lavori di montaggio di linee elettriche e di condotte o i lavori di montaggio connessi alla costruzione di strade o ferrovie (p.es. montaggio di dispositivi di sicurezza su un tratto autostradale).
Se a notifica avvenuta interviene un cambiamento, le modifiche vanno notificate senza indugio all’ufficio cantonale competente per il luogo d’impiego o di lavoro.
Se la notifica è avvenuta elettronicamente (online), nei casi qui di seguito il cambiamento dev’essere comunicato per posta elettronica al servizio competente:
- rinvio della data d’impiego,
- modifica della durata dell’impiego (proroga o riduzione),
- interruzione dei lavori.
Ogni ulteriore cambiamento dev’essere oggetto di una nuova notifica online prima.
In ogni caso occorre menzionare la notifica già effettuata.
Se la notifica è avvenuta per scritto (posta o fax), le modifiche della notifica vanno rese note per fax o per posta elettronica. Sono applicabili i medesimi criteri suindicati.
UE/AELS: I prestatori di servizi possono soggiornare in Svizzera per una durata massima di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile senza un permesso retto dal diritto in materia di stranieri. Sottostanno tuttavia all’obbligo di notificarsi. Tale notifica deve avvenire al più tardi otto giorni prima del previsto inizio dei lavori.
I 90 giorni si applicano per prestatore di servizi oppure per impresa distaccante. Un’impresa che distacca ad esempio tre collaboratori durante cinque giorni avrà «utilizzato» cinque giorni disponibili. Per il computo dei 90 giorni è pertanto irrilevante quanti collaboratori vengono distaccati contemporaneamente dall’impresa a una determinata data. Contano soltanto i periodi di distacco in Svizzera.
Queste regole si applicano ai lavoratori distaccati di qualsiasi cittadinanza, il cui datore di lavoro ha sede in uno Stato membro dell’UE/AELS.
Prima del distacco in Svizzera i cittadini di Stati terzi devono essere stati ammessi a titolo permanente (ossia essere in possesso di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente da almeno 12 mesi) sul mercato regolare del lavoro di uno Stato dell’UE/AELS.
Ulteriori informazioni in merito al distacco:
entsendung.admin.ch
Nei settori detti generali non è previsto un obbligo di notifica per le persone che effettuano una prestazione di servizi in Svizzera di durata inferiore a otto giorni per anno civile.
Nei settori specifici
- (edilizia (compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia),
- paesaggismo,
- settore alberghiero e ristorazione,
- pulizia industriale o domestica,
- servizi di sorveglianza e di sicurezza,
- commercio ambulante,
- settore a luci rosse)
l’obbligo di notifica vige sin dal primo giorno, a prescindere dalla durata dell’attività.
Scheda: Prestazione transfrontaliera di servizi (PDF, 153 kB, 01.02.2023)
L’ALC consente prestazioni di servizio fino a 90 giorni per anno civile previa una semplice procedura di notifica. Le autorità decidono liberamente per quanto riguarda le prestazioni di servizio che oltrepassano la durata di 90 giorni per anno civile, non essendo le stesse codificate dall’ALC. Queste prestazioni sottostanno all’esame delle condizioni sotto il profilo del mercato del lavoro (controllo delle condizioni salariali e lavorative, qualifiche professionali) nonché al contingentamento. Le pertinenti richieste vanno indirizzate alle autorità cantonali del luogo di lavoro.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Vanno osservate le disposizioni in materia di polizia del commercio. Nelle professioni regolamentate (medico, infermiere, architetto ecc.) bisogna che il diploma sia riconosciuto. Al proposito potere informarvi qui:
Riconoscimento dei diplomi esteri
(Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione).
Per prestatore di servizi si intende, ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 1 ALC sia un individuo (lavoratore distaccato o indipendente) sia un’impresa. In caso di distacco di lavoratori dipendenti, i 90 giorni si applicano all’impresa distaccante e a ogni singolo lavoratore: è irrilevante quanti collaboratori vengono distaccati contemporaneamente dall’impresa a un determinato giorno. Contano soltanto i periodi di distacco in Svizzera.
Le prestazioni di servizi che oltrepassano la durata di 90 giorni lavorativi per anno civile sottostanno all’obbligo del permesso. I permessi sono contingentati. Il trattamento delle pertinenti domande è retto dal diritto nazionale. L’autorità cantonale dispone di un potere discrezionale per quanto concerne il rilascio dei permessi. Non esiste un diritto all’ottenimento di un permesso.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Nei settori retti da tali accordi (appalti pubblici, trasporto aereo e terrestre) sussiste il diritto di entrare e di soggiornare in Svizzera per la durata della prestazione. Un soggiorno che oltrepassa i tre mesi o 90 giorni per anno civile è soggetto all’obbligo del permesso. Sussiste un diritto al rilascio del permesso.
Scheda: Prestazione transfrontaliera di servizi (PDF, 153 kB, 01.02.2023)
Mobilità geografica
I permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio UE/AELS sono validi per l’intero territorio della Svizzera (mobilità geografica). I cittadini dell’UE/AELS e i loro familiari non necessitano di un nuovo permesso se decidono di trasferire il centro dei loro interessi in un altro Cantone. Il nuovo indirizzo va tuttavia riportato sul permesso UE/AELS. Al momento della notifica nel nuovo luogo di domicilio occorre presentare il permesso per l’apposizione del nuovo indirizzo. Ciò vale parimenti in caso di trasferimento del domicilio all’interno del medesimo Cantone o Comune.
Mobilità professionale
ll permesso di dimora UE/AELS autorizza le persone esercitanti attività lucrativa dipendente a cambiare impiego e professione nonché a passare a un’attività indipendente (mobilità professionale). Sono fatte salve le disposizioni di polizia sanitaria ed economica valevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull’esercizio di un’attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, ecc.). Sono inoltre escluse le cariche pubbliche con prerogative di forza pubblica (militare, polizia, giustizia).
ll permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS autorizza i cittadini dell’UE/AELS esercitanti attività lucrativa dipendente a cambiare impiego e professione nell’ambito di un’attività dipendente. Sono fatte salve le disposizioni di polizia sanitaria ed economica valevoli anche per i cittadini svizzeri (leggi sull’esercizio di un’attività commerciale, autorizzazione per esercitare la professione, ecc.). Sono inoltre escluse le cariche pubbliche con prerogative di forza pubblica (militare, polizia, giustizia). Il passaggio a un’attività indipendente soggiace all’obbligo di notifica e presuppone il rilascio di un nuovo permesso di dimora (permesso B UE/AELS) valido cinque anni.
I cittadini UE/AELS che esercitano in Svizzera un’attività lucrativa indipendente, conservano il permesso di dimora UE/AELS se passano a un’attività dipendente.
In linea di principio potete rimanere in Svizzera per sei mesi al fine di cercare un nuovo impiego. Basta richiedere ai servizi cantonali competenti un permesso per la ricerca di un impiego.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
In caso di soggiorno senza attività lucrativa (pensionati, studenti ecc.) dovete notificarvi entro 14 giorni dall’arrivo in Svizzera presso il vostro Comune di residenza e richiedere un permesso di soggiorno senza attività lucrativa. Questo verrà rilasciato se siete in grado di provare di dimostrare che disponete di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al vostro sostentamento e a quello della vostra famiglia e che avete stipulato un’assicurazione in caso di infortunio o di malattia che copre tutti i rischi. I mezzi finanziari sono considerati sufficienti quando cittadini svizzeri in situazione analoga non possono beneficiare dell’assistenza sociale. Le autorità cantonali competenti in materia di migrazione forniscono informazioni dettagliate in merito.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Gli studenti devono essere iscritti a un istituto scolastico riconosciuto e rendere verosimile di disporre di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al proprio sostentamento durante il periodo di formazione. Se sono sempre soddisfatte le condizioni d’ammissione, ottengono un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS valido per la durata della formazione, ove la stessa sia inferiore a un anno, o per un anno, che comunque potrà essere prorogato di anno in anno fino alla conclusione dello studio. La domanda di proroga dev’essere depositata 14 giorni prima della scadenza del permesso.
Attenzione: in caso di soggiorno in Svizzera di durata superiore a tre mesi vi è l’obbligo di stipulare un’assicurazione malattia presso una cassa malati svizzera. Per ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica
Scheda: Soggiorno senza attività lucrativa (PDF, 149 kB, 01.01.2021)
- Coniugi
- Figli o nipoti minori di 21 anni o a carico
- Genitori e nonni a carico (la loro indigenza dev’essere insorta prima dell’entrata e dev’essere dimostrata).
Per gli studenti, il ricongiungimento si limita al coniuge e ai figli a carico.
Conformemente all’ALC, il diritto al ricongiungimento familiare presuppone, in linea di massima, un alloggio appropriato per l’intera famiglia.
Scheda: Ricongiungimento familiare (PDF, 260 kB, 07.02.2024)
Il coniuge e i figli di cittadini dell’UE/AELS hanno un diritto garantito per legge ad accedere al mercato del lavoro, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
Autorità cantonali della migrazione e preposte al mercato del lavoro
Scheda: Ricongiungimento familiare (PDF, 260 kB, 07.02.2024)
I cittadini provenienti da Stati terzi titolari di un permesso B, C, L o Ci svizzero sono esentati dall’obbligo del visto per viaggiare nello spazio Schengen (fino a una durata massima di 90 giorni). Devono essere in possesso di una carta di soggiorno e di un documento di viaggio valido. Per i viaggi in uno Stato non associato a Schengen, le prescrizioni in materia di visti sono rimaste immutate anche dopo l’entrata in vigore dell’ALC.
Acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Questioni riguardanti il diritto fiscale
Se risiedete già in Svizzera: Amministrazione cantonale delle contribuzioni del vostro Cantone di domicilio.
Se non avete ancora un domicilio in Svizzera:
Amministrazione federale delle contribuzioni
Riconoscimento di diplomi esteri
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione
Questioni riguardanti le assicurazioni sociali
Ultima modifica 19.08.2024