Per entrare in Svizzera, i cittadini dell’UE/AELS devono soddisfare le condizioni seguenti:
- Produrre un documento di legittimazione, una carta d’identità o un passaporto.
Per certi Stati sono riconosciuti anche altri documenti. Panoramica:
Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo nazionalità. - Non minacciare l’ordine e la sicurezza pubblici.
- Chi è oggetto di una sentenza di espulsione penale non è ammesso in Svizzera.
I familiari di cittadini UE e AELS che sono cittadini di uno Stato terzo devono soddisfare le seguenti condizioni d’entrata:
- Per entrare nello spazio Schengen per un soggiorno di breve durata (senza attività lucrativa) di al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, i cittadini di Stati terzi (non UE/AELS) necessitano, a prescindere dall’obbligo del visto, di un documento di viaggio riconosciuto che soddisfaccia entrambe le seguenti condizioni:
• essere valido per almeno i tre mesi successivi alla prevista data di uscita dallo spazio Schengen e
• essere stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti (la data del rilascio è rilevante solo per l’entrata nello spazio Schengen).
Fa stato la data del rilascio del documento di viaggio, indipendentemente da un’eventuale proroga disposta dalle autorità.
Le due condizioni di cui sopra non si applicano invece ai documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 956 kB, 02.09.2024)
o di un visto valido di categoria D per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]). In questi casi, il documento di viaggio dev’essere ancora valido al momento dell’entrata e durante il previsto soggiorno in Svizzera o in un altro Stato Schengen.
Il seguente documento indica se un documento di viaggio è riconosciuto per l’entrata (inglese):
Tabella dei documenti di viaggio riconosciuti (inglese)
Per garantire che i documenti più aggiornati siano sempre disponibili, si fa riferimento al sito web della Commissione europea. I documenti si trovano in fondo alla pagina sotto «Related documents»: (Travel documents issued by third countries and territorial entities (Part I); Travel documents issued by Member States (Part II); Travel documents issued by international organisations and other entities subject to international law (Part III); List of known fantasy and camouflage passports).
- Essere in possesso di un visto C (visto Schengen) valido, se richiesto, salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri (PDF, 956 kB, 02.09.2024)
o di un visto valido di categoria D per un soggiorno di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen (visto nazionale, che equivale a un permesso di soggiorno[1]).
- Per i cittadini di Stati terzi che soggiacciono all’obbligo del visto ma non dispongono di un titolo di soggiorno rinviamo alle
Prescrizioni in materia di documenti di viaggio e di visti secondo nazionalità.
- Non minacciare l’ordine e la sicurezza pubblici.
- Chi è oggetto di una sentenza di espulsione penale non è ammesso in Svizzera.
Sono considerati familiari di cittadini UE/AELS, a prescindere dalla cittadinanza:
- il coniuge o partner registrato. L’unione registrata deve fondarsi sulle prescrizioni legali di uno Stato UE/AELS ed essere equiparata al matrimonio in virtù delle prescrizioni legali dello Stato in questione e dello Stato ospite,
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner registrato,
p. es. figli o abbiatici - gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner registrato.
p. es. genitori o nonni
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[1] Non sono considerati equivalenti i titoli di soggiorno temporanei rilasciati in attesa dell’esame di una prima domanda di permesso di soggiorno o di una domanda d’asilo.
Glossario
AELE
Associazione europea di libero scambio
Documento di viaggio
passaporto, passaporto provvisorio o carta d’identità
Soggiorno di breve durata
90 giorni su un periodo di 180 giorni
Stati terzi
Stati non appartenenti all’Unione europea e/o allo spazio Schengen
UE
Unione europea
Ultima modifica 14.09.2021