Autorità competenti per il controllo alla frontiera
Se a una persona che non soddisfa tutti i requisiti per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti è rifiutata l’entrata alla frontiera esterna Schengen della Svizzera, le autorità competenti per il controllo alla frontiera informano l’impresa di trasporto aereo che ha trasportato la persona alla frontiera esterna Schengen della Svizzera nonché la SEM.
Avvio o meno di una procedura da parte della SEM
La SEM esamina se la gravità della violazione dell’obbligo di diligenza giustifica l’avvio di una procedura.
Se nei riguardi di un’impresa di trasporto aereo è avviata una procedura, la stessa è svolta esclusivamente in una lingua ufficiale della Svizzera (tedesco, francese o italiano). Ciò esclude l’espletamento della procedura in lingua inglese.
Parere dell’impresa di trasporto aereo
L’impresa di trasporto aereo è informata per scritto in merito all’avvio della procedura amministrativa per violazione dell’obbligo di diligenza. All’impresa di trasporto aereo è fissato un termine per pronunciarsi in merito alla violazione imputatagli e, se del caso, per dimostrarne l’infondatezza.
Sanzione
Se l’impresa di trasporto aereo è in grado di dimostrare di aver ottemperato a tutti i propri obblighi di diligenza la procedura viene abbandonata. Se l’impresa di trasporto non è in grado di dimostrare debitamente di aver ottemperato a tutti i propri obblighi di diligenza, la SEM emana nei suoi riguardi una decisione con cui pronuncia la sanzione del caso.
Rimedi giuridici
La decisione con cui è pronunciata la sanzione nei riguardi dell’impresa di trasporto aereo soggiace a ricorso (art. 44PA).
Il ricorso dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 e 47 PA).
Esecuzione (art. 39-40 PA)
Le decisioni della SEM e le sentenze dei tribunali competenti nel quadro della procedura di ricorso sono eseguite dalla SEM.
Ultima modifica 07.12.2015