Informazioni per le imprese di trasporto aereo

Portata dell’obbligo di comunicazione

Attualmente tutti i voli per la Svizzera soggiacciono all’obbligo di comunicazione:

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Obbligo di comunicazione su regolari voli di linea o charter dagli aeroporti seguenti:

Pubblicazione nel Foglio federale

15.12.2011

Dar es Salaam / Nairobi (DAR, NBO), Dubai (DXB), Pristina (PRN)

FF 2011 5673

15.09.2012 /
01.01.2019

Istanbul (IST, SAW),
sostituita dalla decisione del 11.12.2018

FF 2012 6618,
FF 2018 6531

09.01.2013

Mosca (DME, SVO, VKO),
sostituita dalla decisione del 11.12.2018

FF 2012 6618,
FF 2018 6531

26.08.2013

Casablanca (CMN), Marrakesh (RAK)

FF 2013 3985

01.10.2015

Abu Dhabi (AUH), Doha (DOH), São Paulo (GRU)

FF 2015 4909

18.11.2015

Pechino (PEK), Shanghai (PVG)

FF 2015 4909

30.10.2016

Delhi (DEL), Bombay (BOM), Muscat (MCT), Hongkong (HKG), Singapur (SIN)

FF 2016 6124

29.10.2017

Algeri (ALG), Belgrad (BEG), Johannesburg (JNB), Cairo (CAI), Città del Capo (CPT), Montreal (YUL), Rio de Janeiro (GIG), Toronto (YYZ) e Tunisi (TUN)

FF 2017 4798

27.10.2019

Addis Abeba (ADD), Amman (AMM), Ankara (ESB),  Bangkok (BKK, DMK), Beirut (BEY), lzmir (ADB), Kiev (KBP, IEV), Kutaisi (KUT), Minsk (MSQ), Rabat (RBA), Skopje (SKP), San Pietroburgo (LED), Tbilisi (TBS), Tirana (TIA) e Tripolis (TIP)

FF 2019 4834

30.04.2020

Pechino (PKX)

FF 2020 3087

25.10.2020 Antalya (AYT), Gaziantep (GZT), L'Avana (HAV), Hurghada (HRG), Kayseri (ASR), Punta Cana (PUJ) e Varadero (VRA) FF 2020 6641
31.10.2021 Buenos Aires (EZE), Cancún (CUN), Colombo (CMB), Yerevan (EVN), Montego Bay (MBJ), Podgorica (TGD), Puerto Plata (POP), San José (SJO), Sharm-El-Sheikh (SSH) FF 2021 2204
30.10.2022 Jeddah (JED), Riyadh (RUH), New York (JFK), Liberia (LIR), Kilimanjaro (JRO), Zanzibar (ZNZ) FF 2022 2315
29.10.2023 Hamamet (NBE), Washington (IAD), Mauritius (MRU), Luxor (LXR), Marsa Alam (RMF), Agadir (AGA), Sarajevo (SJJ), Bogotà (BOG), Cartagena (CTG), Aqaba (AQJ), Bodrum (BJV) e Dalaman (DLM) FF 2023 2219

Disposizioni o revoche dell’obbligo di comunicazione

Secondo l’art. 104 cpv. 5 LStrI la disposizione o la revoca dell’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. La decisione viene pubblicata prima nel Foglio Federale senza motivazione e allo stesso tempo è esposta pubblicamente con motivazione presso la SEM e pubblicata sul sito Internet. Le imprese di trasporto aereo interessate sono invitate a sollevare, entro un determinato termine, obiezioni contro la disposizione o revoca prevista.
Art. 104 cpv. 5 LStrI

La SEM informa regolarmente sulla pagina presente in merito a previste disposizioni o revoche dell’obbligo di comunicazione.

Informazioni tecniche per l’inoltro dei dati API

La comunicazione dei dati relativi ai passeggeri a bordo di voli sottoposti all’obbligo di comunicazione avviene tramite la rete SITA Type B. Questa variante è descritta nelle specifiche tecniche API, le quali costituiscono una base vincolante per la predisposizione delle necessarie infrastrutture. Vi è la possibilità di prevedere una fase di prova.

Violazione dell’obbligo di comunicazione

Secondo l’art. 122b LStrI le imprese di trasporto aereo possono subire sanzioni amministrative se non trasmettono tempestivamente i dati oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.
Art. 122b LStrI

Maggiori informazioni sono disponibili al link 
Carrier Sanctions.

Informazioni di contatto

Domande generali riguardanti l’obbligo di comunicazione vanno indirizzate a:
api‑info@sem.admin.ch

Domande riguardanti questioni tecniche per la trasmissione di dati vanno indirizzate a:
support@sem.admin.ch

Ultima modifica 29.11.2023

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