Basi per l’ammissione sul mercato del lavoro

La Svizzera applica un sistema binario per l’ammissione di manodopera straniera. I cittadini dell’UE/AELS esercitanti attività lucrativa a tutti i livelli di qualifica beneficiano di un accesso semplice al mercato del lavoro svizzero in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. I cittadini di tutti gli altri Stati – cosiddetti Stati terzi – sono ammessi in maniera complementare a detto Accordo. Conformemente al mandato del Consiglio federale, per gli Stati terzi può essere ammessa in maniera limitata unicamente manodopera qualificata. L’esperienza dimostra infatti che i lavoratori ben qualificati hanno migliori opportunità di integrarsi durevolmente, sotto il profilo professionale e sociale, rispetto alle persone poco qualificate.

I criteri d’ammissione sono illustrati nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e nell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) e maggiormente esplicitati nelle istruzioni LStrI.

Qui di seguito sono esposte spiegazioni sintetiche in merito ai principali criteri d’ammissione. In questo modo sarà più chiaro secondo quali criteri le autorità rilasciano i permessi e sarà perciò possibile inoltrare una domanda debitamente documentata.


Le seguenti considerazioni sono valevoli per tutti i settori economici. Per determinati settori, tuttavia, le esigenze in materia di condizioni personali sono disciplinate in maniera più circostanziata e le condizioni salariali e lavorative minime nonché i casi in cui è possibile derogare alle condizioni d’ammissione sono formulati in dettaglio. Troverà queste informazioni supplementari al n. 4.7 e seguenti delle istruzioni LStrI. La pagina «Iter procedurale» fornisce informazioni su come presentare la domanda e sullo svolgimento della procedura.


Interesse dell’economia svizzera

(art. 18 e 19 LStrI)

I cittadini di Stati terzi possono essere ammessi al mercato del lavoro svizzero soltanto se l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera. Per appurare tale interesse sono considerate la situazione del mercato del lavoro, la sostenibilità dell’evoluzione economica e la capacità d’integrazione degli stranieri.

Il richiedente deve motivare e dimostrare l’interesse dell’economia svizzera.


Contingenti massimi

(art. 20 LStrI)

Le ammissioni di cittadini di Stati non appartenenti all’UE/AELS sono limitate. Il Consiglio federale ne stabilisce ogni anno i contingenti massimi nell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). Consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.


Priorità

(art. 21 LStrI)

L’ammissione di cittadini di Stati terzi è possibile solo se sul mercato del lavoro interno e sui mercati del lavoro degli Stati UE/AELS non è possibile reperire lavoratori che godono della priorità. Hanno la priorità i cittadini svizzeri, i cittadini stranieri titolari del permesso di domicilio (permesso C), i cittadini stranieri titolari del permesso di dimora (permesso B, inclusi i rifugiati riconosciuti) autorizzati a esercitare un’attività lucrativa, gli stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F), le persone a cui è stata provvisoriamente concessa protezione e che sono autorizzati a esercitare un’attività lucrativa (permesso S) nonché i cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone (permessi L e B). I datori di lavoro devono dimostrare di non essere riusciti, nonostante seri sforzi di ricerca, a trovare lavoratori con priorità che rispondessero al profilo richiesto.

Il datore di lavoro deve rendere verosimili sforzi che attestino un autentico prodigarsi in maniera efficace dal punto di vista cronologico, geografico e dei contenuti in vista dell’occupazione del posto in questione con persone in cerca d’impiego all’interno del Paese o dello spazio UE/AELS. È possibile contattare cittadini di Stati terzi solo dopo siffatti sforzi di ricerca rimasti effettivamente senza esito.

I posti vacanti vanno annunciati agli Uffici regionali di collocamento (URC). È pure necessario estendere il bando di concorso all’European Employment System (EURES; sistema di collocamento dell’UE). Occorre inoltre dimostrare alle autorità i tentativi infruttuosi di reclutare il personale necessario tramite i canali di reclutamento specifici del settore quali riviste specializzate, borse dell’impiego, portali Internet, media sociali, servizi di collocamento privati ecc. Sono considerate prove adeguate le inserzioni in quotidiani o periodici, le conferme di servizi di collocamento o altri documenti. Può essere utile fornire una breve panoramica delle candidature, indicando le qualifiche necessarie mancanti. In casi speciali possono essere richiesti sforzi di reclutamento straordinari.


Obbligo di notificare i posti vacanti

(art. 21a LStrI)

Per i cittadini di Paesi terzi l’obbligo di annunciare i posti vacanti costituisce una condizione d’ammissione supplementare che va ad aggiungersi, in particolare, alla priorità dei lavoratori indigeni o dei cittadini di Stati con cui è stato concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone.

L’obbligo di notificare i posti vacanti riguarda i gruppi professionali, i settori di attività o le regioni economiche caratterizzati da un tasso di disoccupazione a livello svizzero che raggiunge o supera il valore soglia del 5 per cento. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) allestisce ogni anno un elenco dei generi di professioni soggette all’obbligo di notifica:

Elenco dei generi di professioni soggette all’obbligo di notifica

I posti da occupare da cittadini di Stati terzi nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore al valore soglia soggiacciono all’obbligo di notifica salvo ove sia applicabile la disciplina derogatoria (p. es. assunzione di persone in cerca di un impiego iscritte presso i servizi pubblici di collocamento indipendentemente dalla loro nazionalità, trasferimento per motivi aziendali in imprese internazionali di persone da almeno sei mesi alle dipendenze della medesima impresa, praticantati obbligatori durante la formazione).

Spetta all’autorità cantonale competente verificare l’osservanza dell’obbligo di annunciare i posti vacanti. Nei gruppi professionali con un tasso di disoccupazione superiore alla media i datori di lavoro devono pertanto allegare alla domanda del permesso di lavoro una prova dell’avvenuto annuncio dei posti vacanti.


Condizioni salariali e lavorative usuali nella località e nel settore

(art. 22 LStrI)

Il salario, i contributi alle assicurazioni sociali e le condizioni lavorative per i lavoratori stranieri devono corrispondere alle condizioni in uso nella località, nella professione e nel settore. Alcuni settori disciplinano tali condizioni nel contesto di contratti collettivi di lavoro vincolanti a livello nazionale o cantonale. Controllando preliminarmente se sono adempite le condizioni salariali e lavorative, le autorità garantiscono la protezione dei lavoratori stranieri da condizioni lavorative abusive e nel contempo proteggono gli indigeni dal dumping salariale.

Il datore di lavoro allega alla domanda un contratto di lavoro scritto e firmato da ambo le parti (datore di lavoro e lavoratore), recante la menzione secondo cui il contratto è valido unicamente se le autorità rilasciano un permesso di lavoro. Ciò garantisce la sicurezza giuridica per ambo le parti. Per le autorità è utile che il contratto sia steso in base ai moduli standard in uso nei diversi settori economici.

I datori di lavoro sono tenuti a notificare tutti gli impiegati alle diverse istanze delle assicurazioni sociali. La Guida delle assicurazioni sociali, allestita dal competente Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) in cooperazione con il Segretariato di Stato dell’economia (SECO), informa in maniera circostanziata sul tema.

I lavoratori stranieri senza permesso di domicilio sottostanno inoltre all’imposizione alla fonte. Essi vanno pertanto notificati alle autorità fiscali, dopodiché il datore di lavoro è responsabile del versamento della trattenuta mensile alle autorità fiscali. Ulteriori informazioni sono disponibili presso le autorità fiscali cantonali nonché presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni.

La nuova legge contro il lavoro nero prevede da una parte agevolamenti per il conteggio dei premi delle assicurazioni sociali per attività dipendenti di piccola entità. D’altra parte le nuove misure e le pene più severe contemplate dalla legge sono tese a migliorare la lotta al lavoro nero. Resta invariato per datori di lavoro e stranieri il principio secondo cui per ogni attività lucrativa – remunerata o no – occorre un permesso. Le violazioni delle condizioni salariali e lavorative nella località, nella professione e nel settore e i casi di lavoro nero sono istruiti e puniti in prima linea dalle autorità cantonali o dai servizi ad hoc esistenti in alcuni settori economici.


Condizioni personali

(art. 23 LStrI)

Possono essere ammessi quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati. Sono considerate manodopera ben qualificata anzitutto le persone con un titolo accademico e un’esperienza professionale pluriennale. A seconda della professione o della specializzazione è possibile ammettere anche persone con una formazione specialistica e un’esperienza professionale pluriennale.

Per il rilascio del permesso di dimora, oltre alle qualifiche professionali sono presi in considerazione anche criteri concernenti l’integrazione: la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato devono lasciar presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale.

Le qualifiche sono esaminate in base al curriculum vitae, ai diplomi e ai certificati di lavoro. Le autorità devono disporre di copie di tali documenti nella lingua originale e in traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Se le persone interessate provengono da Stati con un sistema scolastico e di formazione professionale assai diverso da quello svizzero, può essere utile fornire alle autorità documenti contenenti indicazioni supplementari circa l’istituto formativo, la durata e il contenuto della formazione (p. es. piano di studi, certificati di formazione relativi a esami sostenuti e risultati conseguiti ecc.).


Deroghe alle condizioni d’ammissione

(art. 30 LStrI)

In determinati casi sono possibili determinate deroghe, disciplinate per legge, alle condizioni d’ammissione. La panoramica qui di seguito, non esauriente, illustra i casi più ricorrenti:

  • Trasferimento di quadri o specialisti in imprese internazionali
    Nel caso di trasferimenti aziendali di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese internazionali la priorità non è applicata.
     
  • Praticantati, formazione e perfezionamento
    - Imprese con un’attività globale (trasmissione delle conoscenze)
    - Praticantati obbligatori durante gli studi
     
  • Dottorandi / postdottorandi
    Persone che in vista di una specializzazione proseguono i loro studi o le loro attività di ricerca al di là della formazione universitaria di base in una scuola universitaria svizzera riconosciuta o ammessa, garantendo in tal modo lo sviluppo ottimale delle scienze e della tecnica in Svizzera.
    Scuole universitarie svizzere riconosciute o accreditate 
     
  • Famigliari
    I famigliari di cittadini svizzeri e di stranieri titolari del permesso di domicilio o di dimora non devono seguire una procedura di autorizzazione supplementare per esercitare un’attività lucrativa indipendente o dipendente. I familiari di stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata necessitano invece di un permesso. A tal scopo devono essere osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore e dimostrato l’adempimento dei requisiti personali.

  • Impiegati alla pari
    L’impiego alla pari consiste nell’assunzione limitata nel tempo di giovani stranieri, che vengono in Svizzera per perfezionare le loro conoscenze linguistiche e ampliare la loro cultura generale grazie a una migliore conoscenza del Paese che li ospita, da parte di famiglie in cambio di determinate prestazioni (lavori domestici leggeri e assistenza ai bambini). Gli impiegati alla pari provenienti da Stati terzi d’età compresa tra i 18 e i 25 anni possono essere ammessi per un soggiorno di 12 mesi al massimo. Non sono soggetti al principio della priorità. Dato che il settore richiede un’elevata protezione (tratta di esseri umani, sfruttamento) è obbligatoria la mediazione di un’organizzazione riconosciuta in Svizzera.
     
  • Attività lucrativa dopo uno studio universitario in Svizzera (art. 21 cpv. 3 LStrI)
    Gli stranieri possono essere ammessi a esercitare un’attività lucrativa in deroga al principio della priorità se la loro attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. Questa disposizione è applicabile unicamente alle persone con un diploma di una scuola universitaria svizzera riconosciuta (università e scuola universitarie professionali).
    Scuole universitarie svizzere riconosciute o accreditate

Abitazione

(art. 24 LStrI)

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni.


Basi legali

Ultima modifica 21.12.2020

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