Le persone del settore dell’asilo e l’esercizio di un’attività lucrativa

Nel settore dell’asilo il diritto federale distingue tra persone la cui procedura d’asilo è ancora in corso (richiedenti l’asilo) e persone che già beneficiano di una decisione che le autorizza a rimanere in Svizzera (rifugiati riconosciuti, rifugiati e persone ammessi provvisoriamente).

La promozione dell’integrazione di quest’ultima categoria di persone nel mercato del lavoro costituisce un obiettivo dichiarato del Consiglio federale.

Le condizioni quadro per l'esercizio di un'attività lucrativa di persone provenienti dal settore dell'asilo sono disciplinate dalle direttive SEM sugli stranieri al capitolo 4, sezione 4.8.5:

Rifugiati riconosciuti (permesso B), rifugiati e persone ammessi provvisoriamente (permesso F) e apolidi (permesso B o F)

Le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati e gli apolidi hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa in tutta la Svizzera. Al fine di agevolarne la rapida integrazione nel mercato del lavoro, dal 1° gennaio 2019 per queste persone l’esercizio di un’attività lucrativa presuppone semplicemente una notifica. La procedura di autorizzazione non è più applicabile.

Notifica dell’attività lucrativa

Si prega di notificare l’attività lucrativa tramite lo sportello online EasyGov.swiss. Questo rende l'elaborazione facile, veloce ed efficiente. EasyGov è una piattaforma sicura e affidabile per la gestione delle pratiche amministrative per le aziende.

Logo EasyGov

I privati e le aziende che non hanno accesso a EasyGov possono comunque inviare la segnalazione notifica utilizzando il modulo per la notifica dell'attività lucrativa.

Il modulo per la notifica di un’attività lucrativa di rifugiati riconosciuti (permesso B), i rifugiati e persone ammessi provvisoriamente (permesso F) e gli apolidi (permesso B o F) si trova qui:

Se la configurazione del vostro computer non permette la trasmissione di questo formulario tramite la funzione "Trasmissione", lei può

  • trasformare questo formulario in un documento PDF e inviarlo per e-mail all’autorità cantonale competente del luogo di lavoro che figura sulla lista di indirizzi e-mail in allegato
  • eccezionalmente e solo quando l’invio via e-mail non è possibile, stampare questo formulario e inviarlo per posta all’autorità cantonale competente del luogo di lavoro che figura sulla lista di indirizzi in allegato

Importante: Non inviare il modulo alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), ma all’autorità cantonale competente.

Le e-mail e gli indirizzi postali delle autorità cantonali competenti si trovano qui:

Persone bisognose di protezione (statuto S)

Un permesso per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente per persone con statuto S può essere richiesto all'autorità cantonale competente.

Prima dell’assunzione d’impiego il datore di lavoro deve sollecitare un’autorizzazione pertinente presso il cantone del luogo di lavoro. Il cantone verifica che siano rispettate le condizioni salariali e lavorative vigenti. Per un’attività indipendente, la persona con statuto S deve sollecitare un’autorizzazione pertinente presso il Cantone del luogo di lavoro, prima di iniziare l’attività. Il Cantone verifica se i requisiti finanziari e aziendali per l’attività prevista sono soddisfatti. Quest’ultimo, tiene conto della situazione particolare della persona bisognosa di protezione.

Per maggiori informazioni su come intraprendere un’attività lucrativa, veda le FAQ riguardanti la crisi ucraina (Integrazione, lavoro e scuola).  

Qui sotto troverete ulteriori informazioni, in particolare per gli uffici cantonali del lavoro, gli interlocutori cantonali in materia di integrazione e gli uffici cantonali dell’aiuto sociale:

Richiedenti l’asilo (permesso N)

L'attività lucrativa dei richiedenti l’asilo non può essere dichiarata ed è ancora soggetta ad autorizzazione. Tale autorizzazione deve essere richiesta all'autorità cantonale competente. Durante il soggiorno nei centri della Confederazione i richiedenti non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. Dopo tale termine il richiedente l’asilo può essere autorizzato a svolgere un’attività lucrativa temporanea purché la situazione economica e del mercato del lavoro lo consentano e siano rispettate le condizioni salariali e lavorative nonché la priorità degli indigeni. Nell’interesse dell’equilibrio del mercato del lavoro, i Cantoni possono limitare le autorizzazioni a svolgere un’attività lucrativa a determinati settori economici.

Solo la partecipazione a programmi occupazionali è possibile senza permesso. Praticamente in tutti i Cantoni esiste un’offerta di progetti occupazionali tesi a trasmettere conoscenze di base che consentano ai richiedenti l’asilo di districarsi nella vita quotidiana nel nostro Paese. I Cantoni offrono inoltre la possibilità di partecipare a programmi di pubblica utilità. Informazioni sui programmi occupazionali disponibili possono essere richieste alle autorità cantonali competenti.

Ultima modifica 28.02.2020

Inizio pagina