Libera circolazione delle persone: poste in consultazione misure supplementari per evitare gli abusi
Berna, 02.07.2014 - I cittadini europei che entrano in Svizzera unicamente per cercare un impiego sono espressamente esclusi dall’aiuto sociale. Il Consiglio federale aveva annunciato nel gennaio scorso questi adeguamenti del diritto vigente. Questo mercoledì ha avviato la consultazione sulle corrispondenti modifiche legislative. L’introduzione di queste disposizioni nel diritto federale mira a uniformare le prassi cantonali.
L'avamprogetto di modifica della legge federale sugli stranieri (LStr) prevede di escludere dall'aiuto sociale i cittadini europei che entrano in Svizzera per cercare un impiego e i loro famigliari. Parallelamente è stata parzialmente modificata l'ordinanza sulla libera circolazione delle persone, che stipula ora esplicitamente che gli stranieri in cerca di lavoro devono disporre di mezzi finanziari sufficienti al loro sostentamento.
Perdita del diritto di soggiorno in caso di cessazione dell'attività lucrativa
L'avamprogetto di modifica della LStr definisce parimenti il momento a partire dal quale i cittadini europei che perdono il lavoro si vedono revocare il permesso di dimora ottenuto in quanto lavoratori.
Se i titolari di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS (permesso L, fino a un anno) perdono il lavoro, il loro diritto di soggiorno in quanto lavoratori si estingue alla scadenza del permesso o alla fine del versamento delle indennità di disoccupazione. In seguito possono soggiornare in Svizzera per altri sei mesi se cercano un impiego, ma sono esclusi dall'aiuto sociale.
Per quanto concerne i cittadini europei titolari di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B, fino a 5 anni) possono presentarsi due possibilità, a secondo se la perdita del lavoro avviene durante i primi 12 mesi o più tardi:
- se l'attività lucrativa cessa durante i primi 12 mesi, perdono il permesso di dimora sei mesi dopo o, nel caso in cui percepiscano un'indennità di disoccupazione, alla fine del versamento di tale indennità;
- se l'attività cessa una volta trascorsi i primi 12 mesi di soggiorno, perdono parimenti il permesso di dimora sei mesi dopo la cessazione o, nel caso in cui percepiscano un'indennità di disoccupazione, sei mesi dopo l'ultimo versamento.
In entrambi i casi i cittadini europei titolari di un permesso B possono mantenere il loro diritto di soggiorno anche dopo tali scadenze se dimostrano di cercare attivamente un lavoro e di avere reali possibilità di essere assunti.
Scambio automatico di informazioni tra le autorità
Una modifica della legge federale sulle prestazioni complementari prevede che le autorità responsabili delle prestazioni complementari dovranno informare automaticamente le autorità cantonali competenti in materia di stranieri quando versano prestazioni a uno straniero senza attività lucrativa. Inversamente, la LStr prevede ora che le autorità competenti in materia migratoria saranno tenute a comunicare agli organi responsabili delle prestazioni complementari la mancata proroga o la revoca dei permessi di dimora. Questa reciprocità permetterà di impedire il versamento di prestazioni indebite.
Le modifiche proposte vanno nella direzione auspicata dalla Commissione di gestione del Consiglio nazionale nel rapporto del 4 aprile 2014 sul soggiorno degli stranieri nell'ambito dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Esse mirano anche a garantire una prassi uniforme su scala nazionale e la certezza del diritto, in particolare risolvendo determinate questioni legate all'interpretazione dell'ALC. Quest'ultimo prevede che le persone in cerca di un impiego possano essere escluse dall'aiuto sociale durante il loro soggiorno in Svizzera.
La consultazione durerà fino al 22 ottobre 2014. Parallelamente a queste modifiche, il Consiglio federale preparerà entro la fine dell'anno l'avamprogetto di legge per l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale in seguito all'accettazione da parte di Popolo e Cantoni, il 9 febbraio scorso, dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. L'ALC rimane in vigore fintanto che non vi sia una nuova situazione giuridica.
Indirizzo cui rivolgere domande
Céline Kohlprath, Ufficio federale della migrazione, tel. +41 58 465 00 59
Pubblicato da
Il Consiglio federale
https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale.html
Segreteria di Stato della migrazione
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html
Dipartimento federale di giustizia e polizia
http://www.ejpd.admin.ch
Ultima modifica 10.06.2024