V14


Disposizioni in materia di visti:

V14

Sottostanno all’obbligo del visto:

  • i titolari di un passaporto non recante il numero del passaporto (V);
  • le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).

Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:

  • titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.

Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 956 kB, 02.09.2024)  

  

Ultima modifica 15.08.2022

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