V1


Disposizioni in materia di visti:

V1

Obbligo del visto per esercitare un’attività lucrativa:

  • nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
  • di altra natura per oltre 8 giorni per anno civile.

Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:

  • titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.

Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 893 kB, 16.01.2024)  

  

Ultima modifica 15.08.2022

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