Esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno valido rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano in possesso di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
Obbligo del visto per esercitare un’attività lucrativa:
- nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
- di altra natura per oltre 8 giorni per anno civile.
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
Passaporti britannici, che alla rubrica relativa alla nazionalità recano una delle seguenti indicazioni:
◾ "British Citizen" (B.C.);
○ esenzione dall'obbligo del visto
◾ "British National (Overseas)" (B.N.O.);
○ esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di al mass. 90 giorni (V1);
○ obbligo del visto per soggiorni di oltre 90 giorni (V);
◾ "British Overseas Territory Citizen" (B.O.T.C.);
○ esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di al mass. 90 giorni (V1);
○ obbligo del visto per soggiorni di oltre 90 giorni (V);
◾ "British Overseas Citizen" (B.O.C.);
○ esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di al mass. 90 giorni (V1);
○ obbligo del visto per soggiorni di oltre 90 giorni (V);
◾ "British Subject";
○ esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di al mass. 90 giorni (V1);
○ obbligo del visto per soggiorni di oltre 90 giorni (V);
◾ "British Protected Person";
○ esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di al mass. 90 giorni (V1);
○ obbligo del visto per soggiorni di oltre 90 giorni (V).
I minori titolari di un passaporto collettivo rilasciato secondo l’Accordo europeo del 16 dicembre 1961 sono dispensati dall’obbligo del visto.
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
Sottostanno all’obbligo del visto:
- le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici (compresi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba [in serbo: Koordinaciona uprava]).
Sottostanno all’obbligo del visto:
- le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
Sottostanno all’obbligo del visto:
- i titolari di un passaporto non recante il numero del passaporto (V);
- le persone esercitanti un’attività lucrativa (anche se di durata inferiore a 8 giorni sull’arco di un anno civile).
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto e valido.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del Hong Kong Special Administrative Region People’s Republic of China Passport (HKSAR).
Sottostanno all’obbligo del visto:
- i titolari di un Document of Identity for visa purposes con l’indicazione "Chinese" nella rubrica "Nationality"; se del caso, è un passaporto cinese (V).
Obbligo del visto per esercitare un’attività lucrativa:
- nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
- di altra natura per oltre 8 giorni per anno civile.
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
L’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del "Macao Special Administrative Region People’s Republic of China Passport" (passaporto MSAR).
Sottostanno all’obbligo del visto:
- i titolari di un "Macao Special Administrative Region People’s Republic of China Travel Permit" (Travel Permit MSAR) recante, alla rubrica concernente la nazionalità, la menzione "Chinese"; se del caso, è un passaporto cinese (V).
Obbligo del visto per esercitare un’attività lucrativa:
- nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse;
- di altra natura per oltre 8 giorni per anno civile.
Esenzione dall’obbligo del visto per soggiorno con attività lucrativa:
- titolari di un permesso di soggiorno durevole rilasciato da uno Stato Schengen o di un visto D valido, purché siano provvisti di un documento di viaggio riconosciuto.
Elenco dei permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen (PDF, 905 kB, 07.10.2024)
Ultima modifica 27.06.2024