Casi di rigore

La Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la Legge sull’asilo (LAsi) prevedono, a determinate condizioni, la possibilità di rilasciare un permesso di dimora a favore di un cittadino straniero qualora un suo allontanamento lo posizionerebbe in una situazione personale d’estrema gravità (cfr. Istruzioni LStrI (PDF, 3 MB, 01.09.2023), § 5).

In tale ambito, si possono distinguere tre fattispecie:

  • Il caso personale particolarmente grave ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI (segnatamente «sans-papiers»)
  • Il caso personale particolarmente grave di una persona ammessa provvisoriamente (art. 84 cpv. 5 LStrI)
  • Il caso personale particolarmente grave di una persona del settore asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi)

Di seguito, le statistiche relative alle tre situazioni:
   

Permessi di dimora «casi di rigore» a favore di persone senza regolamento del soggiorno (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI)

L’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI consente, in presenza di un caso personale particolarmente grave, di rilasciare un permesso di dimora alle persone che dimorano illegalmente in Svizzera senza regolamento del soggiorno.

Regolamentazione dei casi di rigore secondo l’articolo 14 capoverso 2 LAsi

Secondo l’articolo 14 capoverso 2 LAsi, un richiedente l’asilo può, su proposta del Cantone, ottenere un permesso di dimora se si trova in Svizzera da almeno cinque anni e se si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato. Questa disciplina vige a prescindere dallo stadio della procedura, quindi anche per le persone con decisione d’asilo negativa passata in giudicato.

Ultima modifica 12.03.2024

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