Misure coercitive ai fini dell’allontanamento

Per assicurare l’esecuzione dell’allontanamento, i Cantoni possono ordinare misure coercitive se le corrispondenti condizioni sono soddisfatte. La legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) prevede le seguenti misure:

  • il fermo secondo l’articolo 73 LStrI;
  • l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 LStrI;
  • la carcerazione preliminare secondo l’articolo 75 LStrI;
  • la carcerazione in vista del rinvio coatto secondo l’articolo 76 LStrI;
  • la carcerazione nell’ambito della procedura Dublino secondo l’articolo 76a LStrI;
  • la carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio secondo l’articolo 77 LStrI;
  • la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 LStrI.

La carcerazione preliminare, la carcerazione in vista del rinvio coatto, la carcerazione nell’ambito della procedura Dublino e la carcerazione cautelativa rientrano nella carcerazione amministrativa secondo il diritto in materia di stranieri. La carcerazione preliminare è tesa a garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento. La carcerazione preliminare ha lo scopo di garantire l’esecuzione di una decisione di allontanamento già emanata. La carcerazione cautelativa è tesa a cambiare il comportamento delle persone che non adempiono al loro obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartito e che, nonostante gli sforzi profusi dalle autorità, si rifiutano di cooperare rendendo così impossibile l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. La carcerazione nell’ambito della procedura Dublino è volta a garantire l’esecuzione dell’allontanamento nell’ambito della corrispondente procedura.

Ultima modifica 26.04.2021

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