Identificazione

In linea di principio, lo straniero colpito da una decisione di allontanamento dispone di un termine di partenza volontaria che gli permette di lasciare la Svizzera nelle migliori condizioni.

Può tuttavia accadere che tale persona non sia in possesso di documenti d’identità o celi volontariamente la propria identità alle autorità per sottrarsi all’obbligo di lasciare la Svizzera. In questo caso, i Cantoni possono sottoporre alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) richieste ai fini dell’accertamento dell’identità dell’interessato.

Nel quadro dell’assistenza all’esecuzione dell’allontanamento di cui all’articolo 71 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), la SEM si rivolge alle autorità estere (ambasciate, consolati) sottoponendo loro per esame le informazioni a disposizione quali i dati personali noti e le impronte digitali.

Se necessario, la SEM può far arrivare una delegazione di esperti dal presunto Paese d’origine per accertare l’identità dello straniero. A tal fine è necessaria una buona cooperazione con gli Stati interessati.

La cooperazione può ad esempio basarsi su un accordo di riammissione esistente.

La Svizzera ha concluso circa una sessantina di accordi di cooperazione (Memorandum of Understanding MoU; Standard Operational Procedures, SOP, ecc.) e di riammissione che disciplinano, tra le altre cose, anche le modalità d’identificazione.

In assenza di simili strumenti, spetta alla SEM contattare le rappresentanze estere e chiedere il loro aiuto. Il viaggio di ritorno è organizzato solo previo accertamento dell’identità del cittadino straniero. 

Ultima modifica 26.04.2021

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