La persona contro la quale è stata pronunciata una decisione di allontanamento con sentenza passata in giudicato deve lasciare la Svizzera.
A tal fine, può viaggiare con i documenti di viaggio in suo possesso (passaporto, carta d’identità).
In caso di assenza o di occultamento di un documento di viaggio e previo accertamento dell’identità dello straniero, i Cantoni possono sollecitare la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ai fini dell’ottenimento di un documento di viaggio sostitutivo presso una rappresentanza estera.
In linea di principio, il documento di viaggio sostitutivo è rilasciato sotto forma di lasciapassare valido per la durata del viaggio di ritorno che può andare da qualche giorno a qualche settimana. A tal fine è necessaria una buona cooperazione con gli Stati interessati.
La cooperazione può basarsi ad esempio su un accordo di riammissione esistente.
La Svizzera ha concluso circa una sessantina di accordi di cooperazione (Memorandum of Understanding, MoU; Standard Operational Procedures, SOP, ecc.) e di riammissione che disciplinano, tra le altre cose, anche le modalità di ottenimento di documenti di viaggio sostitutivi.
In assenza di simili strumenti, spetta alla SEM contattare le rappresentanze estere e chiedere il loro aiuto.
Ultima modifica 26.04.2021