Accordi di riammissione

Obiettivo

Un accordo di riammissione formalizza il processo di accertamento dell’identità di una persona oggetto di una decisione di allontanamento e ne garantisce la riammissione sicura e pianificabile da parte dello Stato d’origine. A tal fine, definisce le condizioni e la procedura per stabilire l’identità delle persone interessate, il rilascio di documenti di viaggio validi per eseguire la decisione di allontanamento e la procedura di riammissione. Gli accordi di riammissione costituiscono quindi un quadro vincolante di diritto internazionale per la cooperazione tra la Svizzera e i Paesi d’origine interessati nel settore della riammissione. Le disposizioni sulla protezione dei dati contenute negli accordi di riammissione tengono conto anche degli interessi di protezione dei dati della persona da riammettere.

Coerenza con la politica in materia di riammissione dell’UE

La politica della Svizzera volta a concludere accordi di riammissione con gli Stati d’origine e di transito coincide anche con quella perseguita dall’UE e dai suoi Stati membri che, per contrastare più efficacemente la migrazione irregolare, concordano con numerosi Paesi clausole di riammissione in accordi di associazione e di cooperazione.

Diritto internazionale

Il principio della riammissione dei propri cittadini è riconosciuto nella prassi in materia di trattati internazionali e, secondo una convinzione giuridica unitaria e una prassi uniforme adottata dagli Stati, parimenti considerato un principio di diritto consuetudinario internazionale.

Negli ultimi anni, una prassi costante ed estesa ha consolidato in numerosi accordi e dichiarazioni l’obbligo di riammettere i propri cittadini.

Accordi conclusi

Ultima modifica 29.10.2021

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