Naturalizzazione ordinaria

I cittadini stranieri domiciliati in Svizzera da dieci anni e titolari di un permesso di domicilio C possono presentare al Comune o al Cantone di domicilio una domanda di naturalizzazione ordinaria.

Condizioni del diritto federale

Gli anni nei quali il richiedente ha vissuto in Svizzera tra l’8° e il 18° anno di età contano doppio, ma il soggiorno effettivo deve ammontare almeno a sei anni. Sono computati nella durata di soggiorno i soggiorni con:

  • un permesso B o C;
  • una carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o un permesso Ci:
  • un permesso F, in questo caso è tuttavia computata solo la metà della durata di soggiorno.

Il soggiorno durante la procedura d’asilo (permesso N) o con un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) non è computato.

Condizioni del diritto cantonale

La legislazione cantonale prevede una durata di soggiorno minima aggiuntiva tra due e cinque anni nel Comune e nel Cantone.

La procedura nel Cantone e nel Comune è retta dal diritto cantonale.

La competente autorità cantonale verifica che il richiedente soddisfi le condizioni formali e che sia ben integrato nonché familiarizzato con le condizioni di vita svizzere. L’autorità redige un rapporto d’indagine in tal fine.

Il Cantone può anche prevedere ulteriori condizioni d’integrazione.

Se, dopo l’esame, possono assicurare la naturalizzazione, il Cantone e (ove il diritto cantonale lo preveda), il Comune trasmettono la domanda di naturalizzazione e il rapporto d’indagine alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.

Autorizzazione federale di naturalizzazione

Per il rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione il richiedente deve:

  • essere ben integrato;
  • essersi familiarizzato con le condizioni di vita svizzere; e
  • non deve compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni formali e materiali, la SEM rilascia l’autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette, per decisione, all’autorità cantonale di naturalizzazione.

Decisione cantonale di naturalizzazione

La competente autorità cantonale decide in merito alla naturalizzazione entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione federale di naturalizzazione. Una volta scaduto tale termine, la validità dell’autorizzazione federale di naturalizzazione decade.

La competente autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione se, dopo il rilascio dell’autorizzazione federale, viene a conoscenza di fatti in base ai quali non sarebbe stata rilasciata l’autorizzazione federale di naturalizzazione.

Con la crescita in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione il richiedente acquisisce l’attinenza comunale, la cittadinanza cantonale e quella federale.
   

Come ottenere il modulo di domanda

Il modulo di domanda è disponibile presso l’autorità competente nel luogo di domicilio e va inoltrato a quest’ultima.
   

Ultima modifica 17.12.2020

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