(Presentazione delle richieste fino al 31.12.2017)
Naturalizzazione ordinaria (richieste fino al 31.12.2017)
Può inoltrare una domanda di naturalizzazione lo straniero che risiede da almeno dodici anni in Svizzera. Gli anni trascorsi in Svizzera tra il decimo e il ventesimo anno d’età contano doppio. Adempiono le condizioni per la naturalizzazione gli stranieri che sono socialmente e culturalmente integrati nella comunità svizzera, si conformano all’ordine giuridico svizzero e non compromettono la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Per ulteriori informazioni mi rivolgo al mio comune di domicilio o all’autorità cantonale competente.
Le domande di naturalizzazione ordinaria devono essere presentate, secondo la legge cantonale, presso le autorità cantonali o comunali. Per ulteriori informazioni mi rivolgo alle autorità comunali o cantonali del mio luogo di domicilio.
Informazioni disponibili nel seguente elenco
Naturalizzazione agevolata (richieste fino al 31.12.2017)
Il coniuge straniero deve vivere da almeno tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero, aver risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera e risiedervi da almeno un anno. Il coniuge straniero che risiede all'estero, deve vivere da almeno sei anni in unione coniugale con il cittadino svizzero e avere vincoli stretti con la Svizzera. Indipendentemente dal domicilio, il cittadino straniero deve essere integrato nella comunità svizzera, conformarsi all'ordine giuridico svizzero e non compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
Osservazioni particolari:
Il coniuge svizzero deve possedere la cittadinanza svizzera già in occasione del matrimonio.
In caso di residenza in Svizzera:
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, CH-3003 Berna-Wabern (E-Mail)
La preghiamo di indicare il suo cognome/nome, indirizzo, codice postale e luogo. Il modulo le sarà inviato per posta.
In caso di residenza all’estero: presso la competente Rappresentanza svizzera
Gli stranieri domiciliati in Svizzera presentano la domanda all’Ufficio federale della migrazione, mentre gli stranieri domiciliati all’estero la inoltrano presso la Rappresentanza svizzera (ambasciata o consolato).
La legge sulla cittadinanza ammette in determinati casi la naturalizzazione agevolata (artt. 31a, 31b, 58a, 58c). La Segreteria di Stato della migrazione vi informerà in maniera più circostanziata su domanda concreta e scritta (E-Mail) In caso di residenza all’estero, pregasi rivolgersi alla competente Rappresentanza svizzera
Doppia cittadinanza (richieste fino al 31.12.2017)
Sì, purché il diritto dell’altro Stato non esiga la rinuncia alla cittadinanza precedente. Le competenti autorità dello Stato in questione (in Svizzera: l’ambasciata o il consolato di tale Stato) forniscono informazioni circostanziate in merito.
In Svizzera la doppia cittadinanza è ammessa senza limitazioni. Pertanto, la possibilità di conservare la cittadinanza d’origine dopo la naturalizzazione è retta unicamente dal diritto dello Stato di provenienza. Le competenti autorità dello Stato in questione (in Svizzera: l’ambasciata o il consolato di tale Stato) forniscono informazioni circostanziate in merito.
Ultima modifica 01.01.2018