Procedura nazionale d’asilo

Una volta accertata la competenza della Svizzera, la Segreteria di Stato della migrazione esamina in maniera accurata ogni singola domanda. Le procedure celeri sono svolte in maniera ben definita e sono cadenzate sul piano temporale in ogni fase.

La durata massima di permanenza in un centro federale d’asilo ammonta a 140 giorni. I richiedenti l’asilo la cui domanda non può essere decisa in un centro federale d’asilo, ad esempio perché sono necessari ulteriori accertamenti, sono attribuiti fino alla conclusione della procedura a un Cantone, dove sono alloggiati e assistiti.

Procedura accelerata

Una volta conclusa la fase preparatoria, è effettuata un’audizione sui motivi d’asilo. Essa costituisce un elemento fondamentale per poter giudicare se sono date le condizioni per entrare nel merito della domanda d’asilo, se sono soddisfatti i requisiti posti alla qualità di rifugiato, se sono adempiuti i presupposti per la concessione dell’asilo e se sussistono eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Le audizioni sono svolte in maniera specifica al singolo caso, trasparente e orientata al risultato e sono messe fedelmente a verbale. Se dall’audizione sui motivi d’asilo risulta possibile una decisione definitiva, nel quadro della procedura celere è emanata entro otto giorni, direttamente nel centro federale d’asilo, una decisione d’asilo di prima istanza. In caso di decisione d’asilo positiva o di ammissione provvisoria, il richiedente è quindi attribuito a un Cantone.

La bozza di un’eventuale decisione negativa è sottoposta al rappresentante legale, che ha 24 ore di tempo per esprimersi. All’occorrenza la decisione d’asilo è adeguata in base al parere del rappresentante legale, ed è poi notificata al richiedente. I richiedenti dispongono poi di sette giorni per interporre un eventuale ricorso contro una decisione negativa.

Procedura ampliata

Se dopo l’audizione sui motivi d’asilo sono necessari ulteriori accertamenti, è eseguita una procedura ampliata. La Confederazione attribuisce i richiedenti interessati a un Cantone, che resta responsabile degli ulteriori passi (integrazione o esecuzione dell’allontanamento) a prescindere dall’esito della decisione d’asilo (positiva o negativa). Nella procedura ampliata il termine di ricorso contro una decisione negativa ammonta a 30 giorni.

Fase d’esecuzione

Subito dopo la notifica della decisione di allontanamento, la SEM effettua un colloquio in vista della partenza. I richiedenti l’asilo che hanno ricevuto una decisione di allontanamento devono lasciare la Svizzera dal centro federale d’asilo entro la durata massima di permanenza di 140 giorni.

Il Cantone in cui è ubicato il centro federale d’asilo è responsabile dell’esecuzione degli allontanamenti decisi nel quadro della procedura celere o di quella Dublino.

Ultima modifica 01.03.2019

Inizio pagina