Asilo / Protezione dalla persecuzione

Una donna velata guarda fuori da una finestra nel centro federale d’asilo di Embrach.
Una donna siriana attende la decisione d’asilo nel centro federale d’asilo di Embrach. (foto: SEM © Gerry Amstutz)

Milioni di persone in tutto il mondo sono costrette a lasciare la loro patria per presentare una domanda d’asilo in un altro Stato. Alcune sono perseguitate dalle autorità del loro Paese a causa delle opinioni politiche o del credo, altre subiscono le conseguenze di una guerra civile. La Svizzera è una delle destinazioni di queste persone. Concede asilo alle persone perseguitate e offre protezione temporanea a quelle che ne hanno necessità.

Una tradizione umanitaria

Il 28 luglio 1951, nel corso di una conferenza speciale delle Nazioni Unite a Ginevra, gli Stati membri hanno adottato la Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Prima di allora non esisteva alcuna norma di diritto internazionale vincolante in materia di rifugiati. Ciononostante, la Svizzera offre già da secoli protezione alle persone perseguitate per motivi religiosi o politici.

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Qualità di rifugiato

Basandosi sulla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, la legge svizzera sull’asilo definisce chi può essere riconosciuto come rifugiato. Secondo queste basi legali sono rifugiati le persone che nel loro Paese di origine sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Può dunque essere considerato un rifugiato soltanto chi

  • è attualmente esposto a seri pregiudizi o ha fondato timore di esservi esposto in un prossimo futuro,
  • è perseguitato in modo mirato per uno dei motivi di cui sopra,
  • non ottiene protezione dal Paese di origine e
  • non dispone di alcuna possibilità di fuga all’interno del suo Paese di origine.

La procedura d’asilo

La Segreteria di Stato della migrazione esamina in modo individuale e circostanziato ogni domanda d’asilo. Con la più recente modifica della legge sull’asilo, entrata in vigore il 1° marzo 2019, le procedure d’asilo sono state nettamente accelerate. La Svizzera è ora suddivisa in sei regioni procedurali in cui i richiedenti l’asilo sono registrati, le domande d’asilo sono esaminate e le relative procedure sono per lo più concluse.

Dal 12 dicembre 2008 la Svizzera applica anche la procedura Dublino. L’Accordo di associazione a Dublino disciplina la competenza di un determinato Stato Dublino per il trattamento di una domanda d’asilo. Lo Stato competente per il trattamento di una domanda d’asilo è quello in cui è stata presentata la prima domanda.

Aiuto sociale

I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati indigenti usufruiscono dell’aiuto sociale.

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Ultima modifica 01.03.2019

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