Le pagine sui Paesi prendono sempre in considerazione la possibilità più semplice di notificazione (es: art. 5 cpv. 2 CLA65 "semplice consegna", variante "c").
Nel diritto civile sussiste la possibilità, in base alla CLA65, di procedere per il tramite dell’autorità centrale alla notificazione formale degli atti, corredati di traduzione, secondo una delle forme di legge (art. 5 cpv. 1 lett. a) o secondo una forma particolare (art. 5 cpv. 1 lett. b). Occorre apportare l’indicazione corrispondente sul formulario! (iscrizione: "art. 5 cpv. 1"). È indicato se lo Stato in questione ha espresso una riserva (iscrizione: "osservare le riserve"). Un link figura per entrambe le iscrizioni.
Nel diritto penale, è indicato come procedere se, nonostante sia possibile una notificazione per via postale, occorre effettuare una notificazione tramite l’autorità estera. Iscrizione: «sì (via di trasmissione come nel caso di domanda di assunzione di prove)». Questo può essere necessario quando una notificazione diretta per via postale non è stata possibile.
Ultima modifica 27.10.2016