Diritto internazionale
Il Protocollo facoltativo dell’ONU alla Convenzione contro la tortura esorta gli Stati parte a istituire un cosiddetto meccanismo nazionale incaricato di prevenire, mediante sopralluoghi periodici negli istituti di privazione della libertà, la tortura e/o altri trattamenti inumani. Il Protocollo descrive l’incarico che il diritto internazionale conferisce alla CNPT in quanto "meccanismo nazionale" nel settore della prevenzione della tortura e, per la sua istituzione, rinvia ai Principi di Parigi. I meccanismi nazionali per la prevenzione non sono tuttavia organi di mediazione e non possono pertanto ricevere e trattare reclami.
Diritto federale
I compiti della CNPT sono elencati in dettaglio nella legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura. È previsto, tra le altre cose, che la Commissione esamini la situazione delle persone private della libertà. La nozione di privazione della libertà va intesa in senso lato e comprende tutte le situazioni in cui una persona è soggetta a misure privative della libertà ordinate dalle autorità o in cui la sua libertà di movimento è limitata in seguito a una decisione delle autorità. Il mandato legale della Commissione comprende quindi anche la valutazione, sotto il profilo dei diritti dell’uomo e di quelli fondamentali, delle misure che limitano la libertà di movimento in istituti psichiatrici o in case di cura. Per l’adempimento dei compiti, la legge conferisce alla Commissione un ampio diritto di accedere agli atti delle persone in regime di privazione della libertà. Tale diritto comprende anche l’accesso a dati particolarmente degni di protezione e il loro trattamento, tra cui anche i dati medici, nella misura in cui necessario per l’adempimento dei compiti e/o per giudicare il trattamento e le condizioni delle persone private della libertà.
Ultima modifica 05.03.2024