Dispositivi d'illuminazione per gli autoveicoli
I fari, i catadiottri, i fanali di segnalazione costituiscono elementi di sicurezza per autoveicoli e devono quindi corrispondere a prescrizioni legali. Ciò vale anche per dispositivi già approvati ma che sono stati modificati.
Organismi svizzeri di valutazione della conformità
Da oltre 30 anni METAS esegue esami del tipo di dispositivi d'illuminazione per autoveicoli in base alla legislazione svizzera. Il 1° giugno 2003 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha abrogato la procedura svizzera d'omologazione dei dispositivi d'illuminazione per autoveicoli e al contempo ha dichiarato METAS organismo svizzero di valutazione della conformità. Le persone o le imprese con sede in Svizzera possono presentare direttamente a METAS domande di valutazione delle conformità svizzera. Se sono adempiute le prescrizioni, vengono rilasciati certificati svizzeri di valutazione della conformità. Le autorità cantonali possono consultare un sistema d'informazione per questioni riguardanti i dispositivi esaminati da METAS. All'USTRA competono le autorizzazioni internazionali.
Laboratorio di controllo ECE
Dal 1996 METAS esegue inoltre esami del tipo di dispositivi d'illuminazione secondo i regolamenti della Commissione economica per l'Europa (Economic Commission for Europe; ECE). Nel 1958, sotto la direzione dell'ECE, è entrato in vigore l'«Accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni». Attualmente l'Accordo comprende 110 regolamenti di cui circa un terzo disciplina le esigenze fotometriche dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Nel 1973 la Svizzera ha aderito a questo Accordo. Già nel 1970 non era più necessario effettuare esami supplementari del tipo per gli accessori fotometrici di veicoli a motore muniti di un marchio di omologazione CEE.
Laboratorio di controllo designato dalla CE
In base all'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale (OATV) e all'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha designato METAS quale laboratorio di controllo per le parti del veicolo.
Ulteriori informazioni
Basi legali
Legislazione svizzera
- RS 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
- RS 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale (O-ATV)
- RS 741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)
- Stato dell'Accordo del 1958 e dei regolamenti allegati (i/f)
- Regolamenti 1-20 | Regolamenti 21-40 | Regolamenti 41-60 | Regolamenti 61-80 | Regolamenti 81-100 | Regolamenti 101-120 | Regolamenti 121-140 (i/f)
Direttive CE
Laboratorio di controllo designato per autoveicoli
In base all'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicolo stradale (OATV) e all'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha designato METAS quale laboratorio di controllo per le seguenti direttive CE:
Direttiva CE | Dispositivi |
Validazione |
---|---|---|
70/388/CEE |
Segnalatore acustico |
28.01.2003 |
76/757/CEE |
Catadiottri per veicoli a motore e i loro rimorchi |
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76/758/CEE |
Luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori, luci di arresto |
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76/759/CEE |
Indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
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76/760/CEE |
Dispositivi d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
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76/761/CEE |
Proiettori dei veicoli con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti e lampade a incandescenza per tali proiettori/da utilizzare nei dispositivi omologati di illuminazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
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76/762/CEE |
Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore e lampade per tali proiettori |
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77/538/CEE |
Proiettori fendinebbia posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
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77/539/CEE |
Proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
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77/540/CEE |
Luci di stazionamento dei veicoli a motore |
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92/24/CEE |
Dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore |
Esami
Le informazioni sulle prescrizioni legali e gli emolumenti degli esami sono disponibili sulla banca dati dei servizi. Modulo di domanda. (PDF, 154 kB, 06.07.2020)
Dispositivo d'illuminazione secondo prescrizioni nazionali |
Persone o imprese con sede in Svizzera possono richiedere un esame del tipo secondo le prescrizioni nazionali. Se le esigenze tecniche sono adempiute, sono rilasciati certificati di conformità o attestazioni. | |
Dispositivo d'illuminazione secondo prescrizioni nazionali |
Imprese svizzere e straniere possono presentare una domanda per le approvazioni ECE all'Ufficio federale delle strade (USTRA). Modulo di domanda. | |
Fogli brillanti e leggermente colorati per i vetri laterali e il lunotto posteriore |
Persone o imprese con sede in Svizzera possono richiedere un esame del tipo secondo le prescrizioni nazionali. Se le esigenze tecniche sono adempiute, sono rilasciati certificati di conformità o attestazioni. | |
Vetri dei veicoli |
Il fattore di trasmissione visuale dei vetri può essere determinato direttamente sul veicolo. I risultati figurano in un rapporto di esame. | |
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Parti di carrozzeria modificate che compromettono le caratteristiche dei dispositivi d'illuminazione |
L'esame fotometrico successivo è effettuato sul veicolo e, se del caso, nel laboratorio fotometrico di METAS. I risultati figurano in un rapporto di esame . |
Visiera del proiettore |
Persone o imprese con sede in Svizzera possono richiedere un esame del tipo secondo le prescrizioni nazionali. Se le esigenze tecniche sono adempiute, sono rilasciati certificati di conformità o attestazioni. | |
Griglia di protezione per dispositivi d'illuminazione |
Persone o imprese con sede in Svizzera possono richiedere un esame del tipo secondo le prescrizioni nazionali. Se le esigenze tecniche sono adempiute, sono rilasciati certificati di conformità o attestazioni. |
Domande frequenti
Se un dispositivo d'illuminazione viene modificato l'approvazione del tipo non è più valida. Compete quindi a un servizio autorizzato accertare che i requisiti tecnici del dispositivo in questione rispettino ancora le prescrizioni.
È necessario esaminare il dispositivo d'illuminazione, se le superfici illuminanti dei proiettori, delle luci di posizione o degli indicatori luminosi di direzione sono in parte coperti.
Persone o imprese con sede in Svizzera possono richiedere un esame del tipo secondo le prescrizioni nazionali (modulo di domanda). Se le esigenze tecniche sono adempiute, sono rilasciati certificati di conformità o attestazioni.
METAS attesta perizie di altri laboratori di controllo, a condizione che provengano da un laboratorio di controllo autorizzato, dispongano di dettagli sufficienti sull'esame effettuato e siano presentate in modo esaustivo.
Ambedue i documenti certificano che l'oggetto esaminato corrisponde a prescrizioni svizzere. Un certificato di conformità di METAS può contenere ulteriori risultati dell'esame del tipo effettuato. L'attestazione di conformità conferma la correttezza di perizie tecniche effettuate da altri istituti di controllo.
Non sono ammesse pellicole applicate successivamente sul parabrezza. Le fasce antiabbagliamento collocate in alto sul vetro del parabrezza sono ammesse se il conducente, con gli occhi ad un'altezza di 0.75 m sopra il sedile, può riconoscere facilmente un oggetto a un'altezza di almeno 4.00 m e una distanza di 12.0 m.
No. Normalmente i vetri sono già stati leggermente colorati dal fabbricante. In questo modo il fattore di trasmissione visuale viene ridotto e varia tra il 70 % e l'80 %. Se si aggiungesse anche un foglio leggermente colorato, il fattore di trasmissione del 70 % non sarebbe più garantito.
È permesso incollare fogli trasparenti, incolori ai vetri laterali anteriori se è provato che questi non alterano la vista e il fattore di trasmissione visuale corrisponde ancora almeno al 70 %.
Ultima modifica 24.09.2024