Ammissione provvisoria: la CFM mette in guardia contro le lacune nel sistema di protezione
In Parlamento è attualmente all’esame una questione centrale per il sistema dell’asilo in Svizzera: in quali circostanze deve essere concessa l’ammissione provvisoria alle persone a cui è stato ordinato l’allontanamento, ma che non possono tornare nel loro Paese d’origine?
La proposta di modifica dell’articolo 83 LStrI mira a restringere sensibilmente le condizioni per l’ammissione provvisoria. A tal fine, la definizione finora generica di «non ragionevolmente esigibile» sarà circoscritta a situazioni chiaramente definite, quali guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Ciò che a prima vista sembra una precisazione comporta in realtà una netta restrizione dell’ambito di protezione. Le situazioni di pericolo complesse spesso non possono essere ricondotte in modo univoco a una singola categoria; ciononostante, il ritorno nel Paese d'origine può risultare non ragionevolmente esigibile.
La norma è in contrasto con il principio della valutazione caso per caso e con gli obblighi in materia di diritti umani, in particolare con il principio di non respingimento e con la protezione delle persone vulnerabili. Al contempo, contraddice la realtà effettiva della protezione e crea disincentivi sistemici: invece di risolvere i problemi, li trasferisce all’ambito del soccorso di emergenza.
L’ammissione provvisoria è uno strumento di protezione flessibile. La sua limitazione indebolisce non solo la protezione giuridica del singolo, ma anche la coerenza e la credibilità dell’intero sistema dell’asilo. La CFM respinge quindi con fermezza la modifica proposta.