Le cittadine e i cittadini svizzeri possiedono sempre anche la cittadinanza di (almeno) un Cantone e di (almeno) un comune. Le straniere e gli stranieri che si fanno naturalizzare secondo la procedura ordinaria passano attraverso tutte e tre le fasi: il Cantone e le autorità comunali garantiscono il diritto di cittadinanza cantonale e comunale e la Confederazione rilascia l’autorizzazione di naturalizzazione.
I Cantoni (e i comuni conformemente al diritto cantonale) prescrivono i propri termini di domicilio della durata di almeno due e massimo cinque anni. La Confederazione da parte sua prescrive che le persone in possesso di un permesso di domicilio dimostrino di aver soggiornato in Svizzera per complessivamente dieci anni, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda.
Ma gli anni trascorsi in Svizzera non vengono computati sempre allo stesso modo:
- Vengono computati per intero gli anni con un permesso di dimora o di domicilio (permesso B o C) e la durata di soggiorno con una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE o un titolo di soggiorno equivalente.
- Vengono computati per metà gli anni che le persone hanno trascorso in Svizzera con ammissione provvisoria (permesso F).
- Non vengono computati gli anni che i richiedenti asilo hanno trascorso in Svizzera (permesso N).
- Vengono computati il doppio gli anni che i ragazzi di età compresa tra 8 e 18 anni hanno trascorso in Svizzera; ma devono aver vissuto almeno sei anni in Svizzera per poter presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria.
Per le persone che vivono in un’unione domestica registrata con una cittadina o un cittadino svizzero, si applica una durata di soggiorno ridotta: possono presentare una domanda di naturalizzazione ordinaria se hanno soggiornato in Svizzera per complessivamente cinque anni di cui un anno precedente la presentazione della domanda e vivono in Svizzera da tre anni.
I richiedenti devono essere «integrati con successo».
Un’integrazione riuscita si desume in particolare:
- dal rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblici (p.es. nessuna iscrizione nel casellario giudiziale, nessuna esecuzione/nessun attestato di carenza beni, d’imposte non pagate);
- dal rispetto dei valori della Costituzione federale;
- dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana in una lingua nazionale sia oralmente che per iscritto. Devono essere certificate competenze linguistiche orali a livello B1 e competenze linguistiche scritte a livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;
- dalla partecipazione alla vita economica e dall’acquisizione di una formazione (posto di lavoro o formazione, nessun percepimento di prestazioni d’aiuto sociale nei tre anni precedenti la domanda o rimborso totale di quelle percepite);
- dall’incoraggiamento e dal sostegno all’integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni.
Inoltre i richiedenti devono avere familiarità con le abitudini di vita svizzere, ovvero:
- avere conoscenze di base in materia di geografia, storia, politica e società della Svizzera;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della società in Svizzera;
- intrattenere contatti con le svizzere e con gli svizzeri.
Inoltre si presuppone che i richiedenti non compromettano la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.
I Cantoni e i comuni sono liberi di stabilire ulteriori criteri di integrazione che esulano da quelli della Confederazione.
Altre domande?
Sul sito web ch.ch scoprite dove poter ottenere il modulo di richiesta, e individuate quali sono le autorità che possono rispondere alle vostre domande.
Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti Internet della Segreteria di Stato della migrazione SEM e di ch.ch.
Ultima modifica 31.05.2020