Secondo l’attuale procedura di asilo i richiedenti asilo vengono accolti per le prime settimane e fino a un massimo di 90 giorni nei centri di accoglienza e di registrazione della Confederazione. In una seconda fase subentrano invece i Cantoni, che si fanno carico sia dell’alloggio sia dell’aiuto sociale dei richiedenti assegnati loro in base alla quota della popolazione. Sono sempre i Cantoni a finanziare il soccorso d’emergenza dei richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta, sebbene in questo caso ricevano un indennizzo dalla Confederazione sotto forma di somme forfettarie. Dopo essere rimasti per un determinato periodo in un centro cantonale di permanenza temporanea o di transito, i richiedenti l’asilo sono distribuiti – in circa la metà dei Cantoni – tra le strutture di alloggio dei vari Comuni che, a loro volta, ricevono un indennizzo dal Cantone sotto forma di somme forfettarie, oltre ad essere assistiti dal servizio cantonale di coordinamento in materia d’asilo. Alla ricerca di alloggi, le autorità competenti devono spesso fare i conti con una certa resistenza da parte della popolazione.
Ristrutturazione degli alloggi
La revisione della legge sull’asilo avviata nel 2012 contempla anche una riforma delle strutture di alloggio attraverso, in particolare, una risuddivisione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. La creazione di nuovi centri federali – come il centro sperimentale a Zurigo – dovrebbe facilitare il disbrigo di più domande di asilo direttamente in questi centri; nei Cantoni giungerebbero soltanto i richiedenti l’asilo la cui domanda dev’essere esaminata secondo la procedura ampliata. Il tempo di permanenza massima nei centri federali sarà di conseguenza aumentato da 90 a 140 giorni, il che renderà necessario prevedere un’ampia offerta occupazionale, un’adeguata assistenza infantile e scolastica e una sistemazione ragionevole per le famiglie e le persone vulnerabili. L’assistenza e la sicurezza devono essere intese come mandato generico e devono essere garantite da un numero sufficiente di personale qualificato. Poiché, in molti centri federali, e anche nei Cantoni, questi compiti di assistenza sono esternalizzati a società private, organizzazioni senza scopo di lucro o istituzioni di diritto pubblico, occorrerà assicurare un livello di controllo adeguato. Inoltre deve essere favorito attivamente il contatto dei richiedenti l’asilo con la popolazione locale.
Con la ristrutturazione vengono introdotti anche «centri speciali» per i cosiddetti richiedenti l’asilo «renitenti». La CFM ritiene che, per evitare che questi centri vengano impiegati come opzione di alloggio permanente, occorre regolare in modo chiaro l’entrata e l’uscita dei richiedenti l’asilo, circoscrivere il tempo di permanenza nei centri nonché garantire l’accesso alla consulenza giuridica.
Nell’autunno 2017 la CFM ha pubblicato raccomandazioni sulla ristrutturazione del settore dell‘asilo.
Prese di posizione e decisioni
- Empfehlungen: Neustrukturierung des Asylbereichs (PDF, 482 kB, 28.03.2018)
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Recommandations : Restructuration du domaine de l’asile (PDF, 307 kB, 28.03.2018)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Riassetto del settore dell’asilo – Attuazione a livello di ordinanza
- Raccomandazioni: Concessione della protezione (PDF, 752 kB, 18.10.2023)
Studi
- Schutz für Vertriebene. Konzepte, Herausforderungen und neue Wege (PDF, 2 MB, 07.05.2015)
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Protection des migrants forcés. Etat des lieux des concepts, défis et nouvelles pistes (PDF, 2 MB, 07.05.2015)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Link
- Segreteria di Stato della migrazione: Procedura d’asilo
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Vereinbarkeit von Nothilfe für Asylsuchende mit Völker- und Verfassungsrecht? (PDF, 288 kB, 05.09.2012)
Gutachten des SKMR (Questo documento non è disponibile in italiano)
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Richiedenti l'asilo: ci vuole più del soccorso d'emergenza
Comunicato stampa della CFM del 05.09.2012
- Staatssekretariat für Migration: Handbuch Asyl und Rückkehr
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Secrétariat d’Etat aux migrations : Manuel Asile et retour
(Questo documento non è disponibile in italiano)
Ultima modifica 24.06.2024