Nozione di rifugiato
Ai sensi della Convenzione sui rifugiati e alla legge svizzera sull’asilo, è considerato rifugiato chiunque sia perseguitato in ragione della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue convinzioni politiche. Al centro della nozione giuridica di rifugiato si colloca quindi la persecuzione individuale. Una persona può tuttavia essere in fuga per le ragioni più disparate o per più motivi concomitanti, tra cui anche una guerra, una catastrofe naturale o la povertà.
A molte persone bisognose di protezione non si applica quindi la definizione ufficiale di rifugiato: è il caso dei cosiddetti «rifugiati della violenza», ossia delle persone in fuga da conflitti armati o guerre civili (che in Svizzera vengono ammesse provvisoriamente) o di chi ha lasciato il proprio paese in seguito a una catastrofe naturale o per mettersi in salvo dagli effetti del cambiamento climatico.
Se, da un lato, gli interventi politici in corso mirano a colmare le lacune giuridiche nella protezione dei rifugiati (p. es. l’iniziativa Nansen, che propone di mettere a punto un programma di protezione per i «rifugiati climatici»), dall’altro, c’è chi cerca di circoscrivere ancor di più la nozione di rifugiato. Ne è un esempio la decisione del 2013 d’includere l’obiezione di coscienza tra i motivi d’esclusione dall’asilo, in seguito alla quale alle persone interessate resta in pratica solo la possibilità di essere ammesse provvisoriamente
Molti profughi sono costretti ad affrontare viaggi lunghi e pericolosi per giungere in un paese sicuro in cui poter chiedere asilo. Per evitare il susseguirsi di questi casi, vengono continuamente passati al vaglio diversi strumenti in grado di garantire un accesso diretto alla protezione. Tra questi vi è la possibilità di chiedere asilo presso le ambasciate, che in Svizzera è stata abolita nel settembre 2012. In realtà, la Svizzera era l’unico paese in Europa ad avvalersene. Questo strumento è stato abolito proprio in un momento in cui la sua reintroduzione veniva discussa a livello europeo. La CFM propone che, in sostituzione di questo strumento, ma anche come misura generale di una politica solidale in materia di rifugiati, vengano presi in esame e potenziati ovvero reintrodotti strumenti alternativi.
Il termine «resettlement» (reinsediamento in italiano) indica l’accoglienza da parte di uno Stato di gruppi di persone dapprima rifugiatisi in un altro Stato, in cui non hanno tuttavia trovato la protezione cercata. A queste persone che, pur essendovi rimaste anche a lungo, non possono stabilirsi nel primo Stato non essendo sufficientemente sicuro, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) conferisce lo statuto di rifugiati per consentire loro di trasferirsi e rimanere in un altro paese.
Tra il 1950 e il 1995 la Svizzera, in collaborazione con l’ACNUR, ha accolto in questo modo migliaia di cosiddetti «rifugiati di guerra», ma ha dovuto interrompere questa pratica durante le guerre nei Balcani. Nel 2013, dopo una pausa di quasi 20 anni, il Consiglio federale ha deciso di reintrodurre il reinsediamento accogliendo 500 rifugiati nel quadro di una fase pilota di tre anni. Da allora la Svizzera ha garantito tramite il resettlement l’accoglienza a 3580 rifugiati.
Grazie al resettlement è possibile garantire protezione a perseguitati particolarmente vulnerabili senza che debbano accollarsi i grossi rischi di una migrazione illegale. Per questo motivo la CFM vede nell’accoglienza di gruppi di rifugiati riconosciuti attraverso il resettlement, insieme all’impegno in loco, un importante contributo della Svizzera al sostegno dei perseguitati nelle regioni di crisi.
La maggioranza dei profughi e degli sfollati continua a vivere nel proprio paese oppure negli Stati confinanti della regione interessata. Questi Stati, anche se vengono sostenuti da organizzazioni internazionali nonché da organizzazioni non statali, non sono spesso nella condizione di prestare da sole l’assistenza necessaria a tutti gli sfollati e a tutti i profughi. I profughi stessi nonché quegli Stati e organizzazioni che possono e vogliono garantire la protezione in queste condizioni difficili dipendono dal sostegno mondiale. Oltre all’accoglienza di gruppi di rifugiati, la CFM si batte anche per un migliore aiuto in loco. Questo comprende il supporto dell’ONU e di altre organizzazioni internazionali nonché ONG nelle loro attività volte a garantire la protezione. Inoltre, occorre sostenere sempre più anche i programmi di reinsediamento sul posto, realizzati solitamente nei paesi limitrofi.
Dall’abolizione, nel settembre 2012, della possibilità di presentare una domanda d’asilo presso le ambasciate, i richiedenti l’asilo all’estero hanno ormai quale unico ricorso l’opportunità di sollecitare un visto per motivi umanitari presso un’ambasciata svizzera. È possibile rilasciare un visto per motivi umanitari se in un caso concreto si può ritenere che la vita o l’integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel paese d’origine o di provenienza. L’accesso a questo strumento è oggetto di un certo scetticismo, giacché dal settembre 2012 sono stati rilasciati pochissimi visti per motivi umanitari. Uno studio di Interface rileva, sì, che la sicurezza dei richiedenti è garantita ma al tempo stesso solleva numerosi quesiti. Per spiegare come mai non vi sia un numero maggiore di richieste di un visto umanitario da parte di persone bisognose di protezione che secondo il vecchio diritto avrebbero presentato una domanda d’asilo all’ambasciata, lo studio avanza l’ipotesi di un’informazione lacunosa o di requisiti sempre più elevati da soddisfare. In reazione ai risultati dello studio, la pertinente istruzione dell’UFM è stata adeguata. Le modifiche introducono precisazioni in merito al margine di manovra delle rappresentanze all’estero per quanto riguarda la valutazione delle richieste (è sufficiente che siano dati motivi umanitari, non occorre che siano soddisfate altre condizioni d’entrata) e in merito all’organizzazione dei colloqui di valutazione delle opportunità (i richiedenti devono essere informati della possibilità di sollecitare un visto per motivi umanitari, anche laddove la rappresentanza all’estero consideri la richiesta priva di prospettive di successo). Infine, è introdotta una prassi unitaria in materia di emolumenti: in linea di massima non è più prelevato alcun emolumento
La CFM prosegue il proprio impegno affinché siano garantite migliori condizioni per l’ottenimento del visto umanitario e in vista di un accesso agevolato a questo strumento.
Studi e raccomandazioni
- Empfehlungen: Neustrukturierung des Asylbereichs (PDF, 482 kB, 28.03.2018)
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Recommandations: Restructuration du domaine de l’asile (PDF, 307 kB, 28.03.2018)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Schutz für Vertriebene. Konzepte, Herausforderungen und neue Wege (PDF, 2 MB, 07.05.2015)
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Protection des migrants forcés. Etat des lieux des concepts, défis et nouvelles pistes (PDF, 2 MB, 07.05.2015)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Studie: Aufnahme von Flüchtlingsgruppen und Hilfe vor Ort (PDF, 702 kB, 06.03.2009)
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Rapport et recommandations : Admission de groupes de réfugiés et aide sur place (PDF, 699 kB, 06.03.2009)
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- Raccomandazioni: Concessione della protezione (PDF, 752 kB, 18.10.2023)
Manifestazioni
- Esposizione FUGGIRE
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Convegno annuale CFM 2014
Proteggere o distogliere lo sguardo? Concessione di una protezione agli sfollati e ruolo di società e politica
Prese di posizione
Link
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Il Consiglio federale propone una strategia per accogliere gruppi di rifugiati riconosciuti
Comunicato per i media del Consiglio federale del 30 novembre 2018
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Evaluationsbericht Praxis humanitäre Visa
(Questo documento non è disponibile in italiano)
- SFH: Humanitäres Visum
- Segreteria di Stato della migrazione SEM: Rilocazione
- Rapporto intermedio progetto pilota Reinsediamento
- The Nansen Initiative
Ultima modifica 24.06.2024