Protezione

Nozione di rifugiato

Ai sensi della Convenzione sui rifugiati e alla legge svizzera sull’asilo, è considerato rifugiato chiunque sia perseguitato in ragione della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue convinzioni politiche. Al centro della nozione giuridica di rifugiato si colloca quindi la persecuzione individuale. Una persona può tuttavia essere in fuga per le ragioni più disparate o per più motivi concomitanti, tra cui anche una guerra, una catastrofe naturale o la povertà.

A molte persone bisognose di protezione non si applica quindi la definizione ufficiale di rifugiato: è il caso dei cosiddetti «rifugiati della violenza», ossia delle persone in fuga da conflitti armati o guerre civili (che in Svizzera vengono ammesse provvisoriamente) o di chi ha lasciato il proprio paese in seguito a una catastrofe naturale o per mettersi in salvo dagli effetti del cambiamento climatico.

Se, da un lato, gli interventi politici in corso mirano a colmare le lacune giuridiche nella protezione dei rifugiati (p. es. l’iniziativa Nansen, che propone di mettere a punto un programma di protezione per i «rifugiati climatici»), dall’altro, c’è chi cerca di circoscrivere ancor di più la nozione di rifugiato. Ne è un esempio la decisione del 2013 d’includere l’obiezione di coscienza tra i motivi d’esclusione dall’asilo, in seguito alla quale alle persone interessate resta in pratica solo la possibilità di essere ammesse provvisoriamente

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Ultima modifica 24.06.2024

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