L’essenziale in breve:
- Il Consiglio federale vuole un mezzo d’identificazione elettronica statale.
- La cosiddetta eID mira a semplificare e a rendere al contempo più sicuro l’utilizzo dei servizi offerti in Internet.
- Lo Stato resta al timone, verificando e confermando l’identità dei possessori di eID e riconoscendo e controllando i fornitori privati delle pertinenti applicazioni.
Una corretta identificazione in Internet è sempre più importante. Il numero di operazioni effettuate in rete è in costante aumento: si spazia dall’acquisto di biglietti per il trasporto pubblico e le ordinazioni su piattaforme di vendita per corrispondenza, all’utilizzo di servizi statali. La popolazione deve poter usufruire di queste offerte in modo semplice e sicuro. Il Consiglio federale intende pertanto emanare regole chiare a tale riguardo e ha sottoposto al Parlamento il messaggio relativo a una nuova legge federale sui servizi d’identificazione elettronica (legge sull’eID, LSIE).
Verifica statale
Per garantire operazioni sicure, l’identità digitale deve essere corretta ed evitare scambi di persona; nessuno deve poter ottenere un’identità digitale falsa. Il Consiglio federale vuole perciò che solo lo Stato abbia la possibilità di verificare e confermare ufficialmente l’esistenza di una persona e i suoi dati identificativi, come nome, sesso e data di nascita. Queste mansioni saranno esplicate dall’apposito servizio delle identità del DFGP, che già gestisce i registri ufficiali pertinenti.
Lo sviluppo e il rilascio dei supporti tecnologici concreti, in cui saranno registrate le identità digitali verificate e confermate dallo Stato, saranno affidati a fornitori privati, più vicini agli utenti e alle tecnologie necessarie per offrire questi servizi digitali. Tuttavia, attraverso un servizio di riconoscimento integrato nel Dipartimento federale delle finanze (DFF), lo Stato verificherà i fornitori e le soluzioni da loro proposte in una severa procedura di riconoscimento e li sottoporrà a controlli regolari.
La suddivisione dei compiti tra pubblico e privato rispecchia la proposta iniziale del Consiglio federale, in linea di principio ampiamente accolta anche dai partecipanti alla procedura di consultazione. Il Consiglio federale è convinto che questa suddivisione porterà a due risultati: da una parte si creeranno le condizioni ottimali per garantire all’amministrazione, ai cittadini e all’economia un utilizzo pratico e intuitivo, e dall’altra si assicurerà la flessibilità necessaria per rimanere al passo con il progresso tecnologico.
Protezione dei dati assicurata
Durante il trattamento e l’utilizzo dell’identità digitale devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. I dati d’identificazione personale possono essere trasmessi a terzi (p. es. ai servizi in linea) solo una volta ottenuto l’espresso consenso dei clienti a cui appartengono. Il potere decisionale sull’impiego e sulla divulgazione dei dati risiede esclusivamente nelle mani della persona interessata. Da parte loro, i fornitori di servizi in linea possono decidere autonomamente se per usufruire delle prestazioni da loro offerte sia necessario utilizzare un’identità elettronica riconosciuta dallo Stato.

Rilascio
Rilascio di un‘eID |
Appuntamento dal medico
Fissare un appuntamento dal medico con l’eID |
Webshop
Ordinare whiskey con l’eID |
Casellario giudiziale
Ordinare un estratto del casellario giudiziale con l’eID |
Ultima modifica 01.06.2018
Contatto
Ufficio federale di giustizia
Daniel
Gruber
Bundesrain 20
CH-3003
Berna
T
+41 58 462 41 35
F
+41 58 462 78 79