Ordinanza sulla commissione peritale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita
Le disposizioni legali per l’attuazione dell’iniziativa sull’internamento sono in vigore da agosto 2008. Nel frattempo sono state inflitte le prime condanne all’internamento a vita. Prima di essere internato a vita, un reo deve scontare la pena detentiva pronunciata dal giudice.
La commissione non ha alcuna facoltà decisionale. Le sue valutazioni hanno il carattere di perizie mediche e fungono da importante base decisionale per le autorità cantonali incaricate d’esaminare, d’ufficio o su richiesta, se vi siano nuove conoscenze scientifiche atte a far supporre che un criminale internato possa essere curato in modo tale da non costituire più un pericolo per la collettività.
Se l’autorità competente giunge alla conclusione che può essere sottoposto alla terapia, il criminale è trattato in uno stabilimento chiuso. Qualora dalla terapia emerga che la sua pericolosità si è fortemente ridotta e che possa essere ridotta ulteriormente, di modo da non costituire più un pericolo per la collettività, un giudice revoca l’internamento a vita, ordinando una misura terapeutica stazionaria in uno stabilimento chiuso.
Si tratta di una commissione extraparlamentare integrata sotto il profilo amministrativo nel DFGP. Il Consiglio federale nomina i membri su proposta del DFGP. I Cantoni possono avanzare proposte. Nelle prossime settimane si inizierà a reclutare i dieci esperti provenienti dal settore della psichiatria forense o da quello terapeutico.
Ultima modifica 27.06.2013
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