I partner inoltrano personalmente la domanda di registrazione presso l’ufficio dello stato civile competente. Quest’ultimo esamina se la domanda è stata presentata nella forma richiesta, se esistono i documenti necessari e, infine, se sono soddisfatte le condizioni per la registrazione dell’unione domestica. In presenza di motivi validi, tale procedura preliminare può essere eseguita per scritto.
Se sono adempite tutte le condizioni, si procede alla registrazione dell’unione domestica. Tale registrazione è pubblica, come il matrimonio. Contrariamente al matrimonio, tuttavia, l’unione domestica non è registrata mediante risposte affermative in presenza di due testimoni, ma con la documentazione della dichiarazione di volontà dei due partner. L’unione domestica registrata non incide sul cognome ufficiale dei partner.
Documenti
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Ordinanza sullo stato civile
(RU 2006 2923)
Ultima modifica 28.06.2006
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