Secondo l’avamprogetto, i fondi di previdenza acquisiti durante il matrimonio saranno in futuro suddivisi in parti uguali anche se al momento del divorzio per il coniuge debitore è già sopraggiunto un caso di previdenza per invalidità o pensionamento. I partecipanti alla consultazione hanno accolto con largo favore questa novità fondamentale. È stato in particolare accolto positivamente il conseguente miglioramento della situazione delle vedove divorziate. Nel contempo, i partecipanti hanno tuttavia rilevato che la tutela delle donne divorziate è solo parzialmente migliorata. Sono state definite poco chiare o troppo complicate le regole previste per calcolare la prestazione d’uscita dopo il sopraggiungere del caso di previdenza.
Valutazione divergente delle deroghe
Le deroghe alla suddivisione in parti uguali poste in discussione sono state valutate in modo divergente. La proposta secondo cui il giudice rifiuta del tutto o in parte la suddivisione se è palesemente iniqua è stata espressamente approvata da diversi partecipanti. Tuttavia alcuni hanno anche criticato che tale disciplinamento è formulato in modo troppo aperto o, al contrario, restrittivo. È stata inoltre criticata la proposta secondo cui un coniuge può rinunciare mediante convenzione a tutta o a parte della compensazione previdenziale se è garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia o in caso di invalidità. Ciò concederebbe ai coniugi un margine di manovra troppo ampio e si teme che la possibilità di rinuncia andrebbe soprattutto a scapito delle donne.
La maggioranza dei partecipanti ha approvato la proposta secondo cui un assicurato che intende richiedere una liquidazione in capitale o la costituzione in pegno di un immobile finanziato con fondi di previdenza necessita del consenso del coniuge. Una maggioranza è pure favorevole al nuovo compito dell’istituto collettore di convertire in una rendita i fondi di previdenza che un coniuge riceve nell’ambito della compensazione. Diversi partecipanti ritengono praticabile la proposta di fissare il termine per il calcolo delle prestazioni di libero passaggio al giorno dell’inoltro della richiesta comune di divorzio. Ciò permette di evitare che un coniuge ritardi abusivamente il divorzio per poter usufruire più a lungo dei contributi alla previdenza professionale dell’altro coniuge. Altri partecipanti hanno invece rifiutato l’anticipazione del termine per la suddivisione, poiché ciò andrebbe a scapito delle donne.
Da verificare l’utilità dell’obbligo di comunicazione
Secondo l’avamprogetto gli istituti di previdenza sono tenuti ad annunciare annualmente tutti gli assicurati all’Ufficio centrale del 2° pilastro. Da una parte è stato giudicato in modo positivo il fatto che l’obbligo di comunicazione permette ai coniugi di disporre di una panoramica dei conti di previdenza e di libero passaggio esistenti; dall’altra è stato osservato che tale obbligo comporterebbe per gli istituti di previdenza un onere sproporzionato e difficilmente prevedibile anche per quanto riguarda i costi.
Nell’elaborazione del messaggio, il Consiglio federale intende mantenere in larga misura le proposte dell’avamprogetto. Occorre tuttavia verificare ancora una volta i costi legati all’obbligo di compensazione come pure le regole per il calcolo delle prestazioni d’uscita e della riserva matematica dopo il sopraggiungere del caso di previdenza.
Ultima modifica 20.10.2010
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