La legge sulla coercizione intende garantire che l’impiego di violenza fisica, di mezzi ausiliari e di armi sia adeguato alle circostanze e rispetti nella misura del possibile l’integrità della persona interessata. Si applica a tutte le autorità federali (in particolare la Polizia giudiziaria federale, il Servizio federale di sicurezza e il Corpo delle guardie di confine) che devono impiegare la coercizione di polizia per lo svolgimento dei loro compiti, nonché ad autorità cantonali (segnatamente in caso di rimpatri o del trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà su mandato di un’autorità federale).
Legge e ordinanza stabiliscono quali mezzi coercitivi possono essere impiegati in determinate situazioni ed elencano i mezzi ausiliari e le armi ammessi. Due anni dopo l’entrata in vigore della legge sulla coercizione il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) allestirà un rapporto di valutazione relativo ai dispositivi inabilitanti (taser). Questi dispositivi possono essere impiegati soltanto a condizioni severe.
Ultima modifica 12.11.2008
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