La ricerca di fondi su scala nazionale serve alle autorità federali, cantonali e comunali che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti (autorità abilitate) per reperire i fondi su cui una persona designata secondo l’articolo 90 capoverso 1 dell’Ordinanza sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1) vanta diritti in virtù del libro mastro del registro fondiario informatizzato (art. 34a ORF).
L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) gestisce il servizio di ricerca di fondi su scala nazionale (servizio di ricerca di fondi). Il servizio di ricerca di fondi riceve le interrogazioni delle autorità abilitate mediante una maschera di ricerca elettronica. Confronta le interrogazioni con i dati giuridicamente efficaci del libro mastro disponibili elettronicamente al momento dell’interrogazione in tutti i Cantoni e fornisce i risultati della ricerca (art. 34b cpv. 2 ORF). Quindi, ad esempio, le iscrizioni nel libro giornale e le iscrizioni nei registri ausiliari, non possono essere trovate tramite il servizio di ricerca di fondi. Il servizio di ricerca di fondi non mantiene dati propri del registro fondiario.
La portata massima delle informazioni o il livello di dettaglio delle informazioni che possono essere visualizzate con il servizio di ricerca fondiaria sono definiti in modo esaustivo nell'articolo 34e dell'ORF. Per ottenere informazioni più dettagliate su di un riscontro di ricerca, l'autorità autorizzata deve contattare l'ufficio del registro fondiario responsabile della voce in questione. È unicamente in base al profilo specifico di utente che l'autorità autorizzata può accedere alle informazioni specifiche del catalogo ai sensi dell'articolo 34e ORF. In virtù dell’articolo 34d ORF, l’UFRF assegna ai collaboratori delle autorità abilitate, su domanda motivata di quest’ultime, i diritti d’accesso al servizio di ricerca di fondi di cui necessitano per adempiere i loro compiti legali. I profili di utente delle autorità autorizzate possono essere creati esclusivamente sulla base delle basi giuridiche applicabili.
Entro la fine del 2023 tutti i Cantoni si connetteranno al servizio affinché quest'ultimo potrà essere integralmente operativo dal 2024. A partire dal 1° gennaio 2024, l'utilizzo del servizio di ricerca di fondi sarà soggetto ad emolumento. L'emolumento è riscosso in applicazione dell’articolo 34i ORF. L’importo ammonta al massimo a 2 CHF per interrogazione (art. 34i cpv. 3 ORF).
Ultima modifica 27.12.2022