Decreto federale concernente il disciplinamento dei giochi in denaro a favore dall’utilità pubblica

Relazione di Hans-Jürg Käser, Presidente della Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie (FDKL/CDCM). Vale il testo parlato.
Berna. Conferenza stampa sul progetto in votazione prevista per martedì 17 gennaio 2012

Onorevole Signora Consigliera federale,
gentili signore, egregi signori

Come si sia giunti a questo controprogetto e cosa esso contempli, lo avete appena appreso. Ora vi esporrò perché sia così importante, per i cantoni, disporre di normative chiare a livello costituzionale e vi dimostrerò come i cantoni si assumano appieno la loro responsabilità nel settore delle lotterie e delle scommesse.

Il nuovo articolo costituzionale chiarisce i problemi di delimitazione attualmente esistenti tra le case da gioco da un lato e le lotterie e le scommesse dall’altro. L’articolo costituzionale funge inoltre da base per la risoluzione dei conflitti di competenza tra la Confederazione e i Cantoni.

Sancendo le competenze cantonali nel settore dei giochi in denaro, l’articolo adempie un obiettivo fondamentale dell’iniziativa popolare e dei cantoni. Il capoverso 3 definisce i tipi di gioco che sottostanno alla competenza dei cantoni, per quanto attiene l’autorizzazione e la vigilanza. Si tratta in sostanza delle lotterie, delle scommesse sportive e dei giochi di destrezza.

Sotto la lettera a, viene creata una nuova definizione per le lotterie, con la quale si rinuncia al criterio di delimitare la prevedibilità, un criterio che in passato è stato sempre più controverso.

Il nuovo articolo costituzionale funge da base per una legislazione sui giochi in denaro, che consente alle Società di lotteria dei Cantoni e ai concessionari delle case da gioco di sviluppare i propri prodotti, evitando così la migrazione dei giocatori presso operatori esteri, illegali e criminali, che offrono i propri prodotti su Internet o nei retrobottega di bar, pub e locali simili.

Una tale migrazione, non causerebbe solo massicce perdite di reddito alla Confederazione e ai Cantoni, ma aggraverebbe anche il problema del gioco patologico che, a paragone di altri stati, in Svizzera è ridotto grazie all’offerta socialmente sostenibile e controllata delle Società di lotteria dei Cantoni e delle Case da gioco concessionate. Secondo studi recenti, circa lo 0,5% della popolazione adulta presenta un comportamento di gioco patologico.

I Cantoni e le loro Società di lotteria sono perfettamente consapevoli della responsabilità di cui sono investiti e da anni adottano le più diverse misure di prevenzione, ad esempio una disciplina di gioco moderata, un’età minima, dei limiti di giocata o il blocco dei giochi.

Queste disposizioni sono contemplate, inoltre, nel Concordato stipulato nel luglio del 2006, a cui hanno aderito tutti i Cantoni. È stato concluso per permettere ai Cantoni di adempiere, in modo efficace e coordinato, ai propri compiti nel settore delle lotterie e delle scommesse. Il Concordato ha confermato la sua validità e verrà adottato anche in futuro.

Gli obiettivi del Concordato sono l’applicazione unitaria e coordinata della legislazione nel settore delle lotterie e scommesse, la protezione della popolazione dalle conseguenze socialmente nocive delle lotterie e scommesse, nonché l’impiego trasparente dei proventi derivanti da lotterie e scommesse.

A tale scopo, grazie al Concordato viene istituita una Commissione delle lotterie e scommesse indipendente, costituita al di fuori delle strutture cantonali: la Comlot, che opera in qualità di autorità di autorizzazione e vigilanza per l’esecuzione delle lotterie e delle scommesse a livello intercantonale e in tutta la Svizzera. La Comlot, inoltre, non solo vigila sul mercato delle lotterie e delle scommesse, ma garantisce anche un’offerta di gioco trasparente e più vivace.

Prima di emanare un’autorizzazione, la Comlot verifica il potenziale di dipendenza di ogni lotteria o scommessa, stabilendo se necessario delle misure adeguate per prevenire la dipendenza da gioco e per proteggere i giovani.

Le Società di lotteria, inoltre, sono tenute a versare ogni anno ai Cantoni lo 0,5% del prodotto lordo dei giochi da destinare alla prevenzione e alla terapia del gioco patologico.

Come potete constatare, stimati presenti, è da tempo che i Cantoni ottemperano agli obblighi richiesti dal nuovo articolo costituzionale 106, tenendo in ampia considerazione i rischi insiti nei giochi in denaro.

I Cantoni vogliono e possono assumersi la responsabilità e sostengono il decreto federale sulla regolamentazione dei giochi in denaro,

poiché esso

  • definisce a livello costituzionale la competenza cantonale per l‘esecuzione delle lotterie, delle scommesse sportive e dei giochi di destrezza

poiché esso

  • stabilisce, in particolare grazie alla nuova definizione di lotteria, una delimitazione chiara delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni

e poiché esso

  • continuerà a garantire in futuro gli utili netti derivanti dalle lotterie e dalle scommesse da destinare completamente agli scopi di utilità pubblica.

Solo accettando il controprogetto vi è la garanzia di poter destinare, anno dopo anno e per gli anni a venire, 550 milioni di franchi a sostegno di circa 16'000 progetti di pubblica utilità.

Grazie per la vostra attenzione.

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Ultima modifica 17.01.2012

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