La legge sull'affitto agricolo disciplina il contratto d'affitto agricolo (LAAgr, RS 221.213.2). Conformemente a quest'ultimo il locatario concede all'affittuario un fondo o un'azienda per uso agricolo in cambio di un fitto (art. 4 LAAgr). La legge sull'affitto agricolo mira a rafforzare la posizione degli affittuari di fondi o aziende che gestiscono per fini agricoli.
A tal fine la LAAgr introduce un certo numero di misure alcune delle quali sono anche conosciute nell’ambito dei contratti di locazione e d’affitto non agricolo, ma tenendo conto delle specificità d’una gestione agricola. Quest’ultime regolamentazioni specifiche valgono per la durata dell'affitto (art. 7 LAAgr), i termini e le modalità della disdetta (art. 16 segg. LAAgr), la possibilità di agire in giudizio per ottenere una protrazione dell'affitto (art. 26 segg. LAAgr), e il controllo dei fitti (art. 36 LAAgr), nonché per l'introduzione, da parte di ogni Cantone, di una procedura semplice e rapida (art. 47 LAAgr).
Inoltre, in base ai principi della LDFR, la LAAgr adotta alcune misure che mirano a sostenere le aziende agricole come, ad esempio, la possibilità da parte dei Cantoni di prevedere un diritto preferenziale di affitto (art. 5 LAAgr), la sottomissione all'autorizzazione per l'affitto particella per particella di un'azienda agricola (art. 30 LAAgr), e la procedura di opposizione contro l'affitto complementare (art. 33 LAAgr).
Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza in materia di LAAgr sono notificate all'UFG che può impugnarle mediante ricorso (art. 5 Ordinanza sul diritto fondiario rurale, ODFR).
Basi legali
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LAAgr
(RS 221.213.2)
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Art. 5 ODFR
(RS 211.412.110)
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Ordinanza dell’11 febbraio 1987 concernente la determinazione dei fitti agricoli
(RS 221.213.221)
Ultima modifica 28.04.2021