Consiglio d'Europa
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Convenzione-quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali
(RS 0.441.1)
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Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
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Carta europea del 5 novembre 1992 delle lingue regionali o minoritarie
(RS 0.441.2)
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Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale
(RS 0.235.1)
ONU
La Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 1965 ed è entrata in vigore il 4 gennaio 1969. È stata ratificata dalla Svizzera il 29 novembre 1994 ed è entrata in vigore per il nostro Paese il 29 dicembre 1994.
In base alla Convenzione, gli Stati parte si impegnano a perseguire con tutti i mezzi adeguati una politica tendente a eliminare ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza, a favorire la comprensione interrazziale e a evitare nonché punire ogni comportamento discriminatorio. La Convenzione definisce la nozione di discriminazione razziale ed enumera i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali che devono essere garantiti a prescindere dalle differenze razziali. Comprende inoltre il diritto fondamentale al ricorso a mezzi giuridici contro ogni comportamento discriminatorio.
Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale vigila sull’attuazione della Convenzione. Gli Stati parte presentano al Comitato a intervalli regolari un rapporto sulle misure prese per adempiere gli impegni assunti.
La Convenzione prevede anche una procedura di comunicazione individuale e una procedura di comunicazione interstatale. Il 19 giugno 2003 la Svizzera ha riconosciuto la procedura di comunicazione individuale.
Responsabile dei rapporti nazionali della Svizzera sull’attuazione della Convenzione contro il razzismo è il Servizio per la lotta al razzismo (SLR).
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Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
(RS 0.104)
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Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR
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Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
La Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC) è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È stata ratificata dalla Svizzera il 24 febbraio 1997 ed è entrata in vigore per il nostro Paese il 26 marzo 1997.
La CRC sancisce i diritti umani dei bambini e dei ragazzi di età inferiore ai 18 anni. I diritti da essa garantiti mirano a promuovere lo sviluppo della personalità dei bambini e dei ragazzi e a tenere conto delle loro particolari esigenze di protezione.
Il Comitato dei diritti del fanciullo vigila sull’attuazione della CRC. Gli Stati parte si impegnano a sottoporre al Comitato rapporti periodici sulle attività da loro svolte ai sensi della CRC.
Sono stati conclusi tre Protocolli facoltativi alla CRC:
- Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati. Il Protocollo mira a garantire una migliore protezione ai bambini e ai ragazzi in caso di conflitti armati. Il Protocollo è stato adottato dall’ONU il 25 maggio 2000 ed è entrato in vigore il 12 febbraio 2002. È stato ratificato dalla Svizzera il 26 giugno 2002 ed è entrato in vigore per il nostro Paese il 26 luglio 2002.
- Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia. Il Protocollo rafforza la protezione dei bambini dallo sfruttamento sessuale. Il Protocollo è stato adottato dall’ONU il 25 maggio 2000 ed è entrato in vigore il 18 gennaio 2002. È stato ratificato dalla Svizzera il 19 settembre 2006 ed è entrato in vigore per il nostro Paese il 19 ottobre 2006.
- Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni. Il Protocollo rappresenta un importante complemento alla Convenzione e agli altri Protocolli facoltativi, in quanto prevede una procedura di comunicazione individuale. A determinate condizioni conferisce inoltre al Comitato la competenza per la procedura di comunicazione interstatale (art. 12 del Protocollo) e per la procedura d’inchiesta (art. 13 del Protocollo). L’elemento centrale di questo Protocollo è l’istituzione di una procedura di comunicazione individuale con cui singoli individui, previo esaurimento delle vie di ricorso interne, possono far valere violazioni delle garanzie della Convenzione e dei primi due Protocolli facoltativi davanti al Comitato dei diritti del fanciullo. Il Protocollo è stato adottato dalle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 14 aprile 2014. È stato ratificato dalla Svizzera il 24 aprile 2017 ed è entrato in vigore per il nostro Paese il 24 luglio 2017.
Responsabile dei rapporti periodici sulle misure adottate dalla Svizzera per adempiere gli impegni derivanti dalla CRC è l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Convenzione sui diritti del fanciullo
(RS 0.107)
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Committee on the Rights of the Child
Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR
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Convenzione sui diritti del fanciullo
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
La Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1981. È stata ratificata dalla Svizzera il 27 marzo 1997 ed è entrata in vigore per il nostro Paese il 26 aprile 1997.
La CEDAW vieta ogni forma di discriminazione delle donne in tutti gli ambiti della vita ed esige da tutti gli Stati parte che prendano le relative misure.
Il Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna vigila sull’attuazione della CEDAW. Gli Stati parte devono sottoporre al Comitato rapporti periodici sulle misure prese per adempiere gli impegni assunti.
Il Protocollo facoltativo alla CEDAW, adottato il 6 ottobre 1999 ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000, dà alle donne la possibilità di presentare al Comitato una comunicazione individuale per denunciare casi concreti di discriminazione fondata sul sesso. Il Comitato ha facoltà di effettuare un’inchiesta sui casi gravi di discriminazione (art. 8 del Protocollo). Il Protocollo facoltativo è stato ratificato dalla Svizzera il 29 settembre 2008 ed è entrato in vigore per il nostro Paese il 29 dicembre 2008.
Responsabile dei rapporti nazionali della Svizzera sull’attuazione degli impegni derivanti dalla CEDAW è l’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo.
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Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
(RS 0.108)
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Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR
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CEDAW
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008. È stata ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed è entrata in vigore per il nostro Paese il 15 maggio 2014.
Aderendo alla CDPD, la Svizzera s’impegna a eliminare gli ostacoli cui sono confrontate le persone con disabilità, a proteggere queste ultime contro le discriminazioni e a promuovere la loro inclusione e la loro uguaglianza nella società civile. La CDPD non crea diritti speciali per le persone con disabilità, ma riprende i diritti fondamentali dei diversi strumenti dei dritti umani e li traspone nella situazione particolare delle persone con disabilità, specificando e rendendo effettiva la loro attuazione.
L’obiettivo è che le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti allo stesso modo delle altre persone. Contiene quindi diritti civili, politici, economici e culturali.
Ciascuno Stato parte presenta ogni quattro anni al Comitato per i diritti delle persone con disabilità un rapporto dettagliato sulle misure adottate in virtù degli obblighi derivanti dalla CDPD e sui progressi compiuti.
Il Comitato summenzionato esamina i rapporti degli Stati parte. In seguito trasmette allo Stato in questione proposte e raccomandazioni formulate in base al rapporto.
Il Protocollo facoltativo alla CDPD del 13 dicembre 2006, entrato in vigore il 3 maggio 2008, permette alle persone con disabilità dello Stato firmatario di presentare un ricorso individuale presso il Comitato. La Svizzera non l’ha ratificato.
Responsabile dei rapporti nazionali della Svizzera sull’attuazione degli impegni derivanti dalla CDPD è l’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità.
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Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
(RS 0.109)
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Committee on the Rights of Persons with Disabilities
Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR
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Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
Dipartimento federale dell'interno DFI
La Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (CED) è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 ed è entrata in vigore il 23 dicembre 2010. È stata ratificata dalla Svizzera il 2 dicembre 2016 ed è entrata in vigore per il nostro Paese il 1° gennaio 2017.
La CED mira a punire e a combattere la sparizione forzata in quanto violazione dei diritti umani. Per "sparizione forzata" la Convenzione intende qualsiasi privazione di libertà commessa da agenti o con il consenso di uno Stato, cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o il silenzio riguardo al luogo in cui la persona in questione si trova.
Il Comitato sulle sparizioni forzate vigila sull’attuazione della CED. Ogni Stato parte deve presentare al Comitato, entro due anni dalla data della ratifica, un rapporto (unico) sulle misure adottate per rendere effettivi gli obblighi derivanti dalla Convenzione. La Svizzera ha presentato questo rapporto nel dicembre 2018.
Ratificando la CED, la Svizzera ha dichiarato di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o per conto di persone soggette alla sua giurisdizione che affermano di essere vittime di una violazione delle disposizioni della CED.
Responsabile dei rapporti nazionali della Svizzera sull’attuazione degli impegni derivanti dalla CED è la Direzione del diritto internazionale pubblico.
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Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
(RS 0.103.3)
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Committee on Enforced Disappearances
Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR
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Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata
Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Ultima modifica 03.11.2022