Progetto non realizzato "Ufficio del difensore civico federale"

Di che cosa si tratta ?

Il difensore civico fornisce consulenza a persone fisiche e giuridiche nei loro rapporti con le autorità federali, fungendo inoltre da mediatore in presenza di conflitti. Egli può in tal modo contribuire a evitare processi e ricorsi costosi, nonché a individuare tempestivamente casi particolarmente problematici e disinnescare potenziali conflitti. Il progetto elaborato dal Parlamento prevedeva che il ruolo di difensore civico fosse affidato a una personalità indipendente e nota in tutta la Svizzera, cui sarebbero stati affiancati un sostituto e una segreteria permanente. Principalmente a causa della precaria situazione delle finanze federali, il Parlamento ha tuttavia rinunciato all'istituzione di un Ufficio del difensore civico federale. - Un Ufficio analogo è presente in quattro Cantoni (BS, BL, VD, ZH) e in tre Città (Berna, Winterthur e Zurigo).

Cos’è stato fatto finora?

  • A partire dagli anni Settanta, a livello federale si è più volte cercato di creare un Ufficio del difensore civico. Nell’estate del 2002 il Consiglio federale esamina nuovamente l’istituzione di un Ufficio del difensore civico federale: A suo giudizio, tutti i servizi amministrativi sono chiamati a tenere un comportamento rispondente alle esigenze dei cittadini; tale compito non può quindi essere delegato a un mediatore. Decide perciò di non elaborare una relativa legge (comunicato per i media).
  • Il 4 luglio 2003, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale adotta tuttavia un progetto di legge federale sul difensore civico. L’istituzione di tale figura si propone in primo luogo di rafforzare la fiducia della popolazione nelle autorità federali. La tutela ottimale degli interessi e dei diritti dei privati presuppone spesso la conoscenza dei rimedi giuridici e delle procedure amministrative. In quest’ambito l’Ufficio del difensore civico può fornire una prima serie di informazioni chiarificatrici, senza tuttavia potersi sostituire a una consulenza giuridica vera e propria. Pur non disponendo di poteri decisionali, il difensore civico può avere colloqui consultivi, come pure formulare raccomandazioni e proposte di accordo in via amichevole.
  • Il 27 agosto 2003, il DFGP pone in consultazione il progetto di legge federale sull’Ufficio del difensore civico federale della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (comunicato per i media).
  • Il 20 febbraio 2004, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio federale decide di rinunciare alla legge federale sull’Ufficio del difensore civico federale (comunicato per i media in tedesco o francese).

Documentazione

Risultati della procedura di consultazione

Comunicati

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Ultima modifica 09.06.2004

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