Di che cosa si tratta?
L'articolo 119 Cost. dispone che l'essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell'ingegneria genetica. La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico umano. La legge federale sulla procreazione medicalmente assistita (legge sulla medicina della procreazione) del 18 dicembre 1998 tutela la dignità umana, la personalità e la famiglia e vieta gli abusi della tecnologia riproduttiva e dell'ingegneria genetica. Essa fa del benessere del nascituro il proprio obiettivo supremo e vieta la conservazione di embrioni, la donazione di ovociti e l'esame genetico dell'embrione in provetta. Un servizio della Confederazione conserverà i dati relativi al donatore dello sperma, che saranno accessibili al figlio.
Cos’è stato fatto finora?
- Il 2 giugno 1995, il DFGP invia in consultazione l'avamprogetto di legge federale concernente la procreazione medicalmente assistita e la Commissione nazionale di etica (legge sulla medicina umana) (comunicato per i media).
- Il 26 giugno 1996, il Consiglio federale licenzia il messaggio relativo alla legge
sulla medicina della procreazione. La legge rappresenta un controprogetto indiretto
all'iniziativa popolare per una procreazione rispettosa della dignità umana (comunicato per i media).
- Deliberazioni parlamentari (96.058)
Documento in tedesco
Documento in francese
- Votazione popolare del 12 marzo 2000
- ll Consiglio federale pone in vigore per il 1° gennaio 2001 la legge sulla medicina riproduttiva e le disposizioni di esecuzione (comunicato per i media).
- Nell’autunno 2009 il DFGP e il DFI convengono che la responsabilità per la legge (richieste concernenti l’interpretazione, interventi parlamentari ecc.) passa dall’Ufficio federale di giustizia all’Ufficio federale della sanità pubblica.
Documentazione
Procedura di consultazione
Avamprogetto 1995 con rapporto esplicativo a favore di una legge federale sulla procreazione medicalmente assistita e istituente una commissione nazionale d'etica (legge sulla medicina umana)
Messaggio e progetto
Nuove disposizioni
-
Legge federale del 18 dicembre 1998 concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)
(RS 810.11)
-
Ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP)
(RS 810.112.2)
-
Ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla Commissione nazionale d’etica in materia di medicina umana (OCNE)
(RS 810.113)
- Comunicato per i media del 4 dicembre 2000
Dossier
Comunicati
Per visualizzare i comunicati stampa è necessaria Java Script. Se non si desidera o può attivare Java Script può utilizzare il link sottostante con possibilità di andare alla pagina del portale informativo dell’amministrazione federale e là per leggere i messaggi.
Ultima modifica 04.12.2000
Contatto
Ufficio federale di giustizia
Ambito direzionale Diritto privato
Bundesrain 20
CH-3003
Berna
T
+41 58 462 41 82
F
+41 58 462 78 79
Contatto
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione biomedicina
Schwarzenburgstrasse 157
CH-3003
Berna
T
+41 58 463 51 54
F
+41 58 462 62 33