Compiti dei Cantoni

Le autorità centrali dei Cantoni sono incaricate di applicare la Convenzione e svolgono i compiti loro assegnati da tale Convenzione, fatte salve le attribuzioni dell’Autorità centrale della Confederazione ai sensi dell’articolo 1 LF-RMA.

Trasmettono segnatamente comunicazioni e documenti alle autorità e ai tribunali svizzeri e stranieri competenti, agevolano gli scambi di opinioni tra autorità svizzere e straniere e provvedono a coordinare gli interventi svolti dalle autorità cantonali e comunali preposte alla tutela degli adulti.

La Convenzione consente altresì alle autorità di protezione degli adulti e ai tribunali di intrattenere contatti diretti con un interlocutore straniero ben definito, che si tratti di trovare un accordo sulla competenza, di sollecitare le informazioni necessarie per giudicare l’adeguatezza delle misure adottate a tutela di un adulto o di sostenere l’attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione.

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Ultima modifica 22.09.2023

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