Ogni minore adottato ha il diritto di ricevere informazioni sull’identità dei genitori biologici quando raggiunge la maggiore età, o anche prima se può far valere un interesse legittimo. Esso può ugualmente, raggiunta la maggiore età, ottenere delle informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se i detti discendenti sono maggiorenni e hanno acconsentito.
L’identità del bambino adottato può essere rivelata ai genitori biologici soltanto con l’accordo esplicito dell’adottato se è maggiorenne, e con il consenso del bambino e dei suoi genitori adottivi se è minorenne.
Infine, anche i discendenti diretti dei genitori biologici hanno la possibilità di ricevere delle informazioni sul bambino adottato, a condizione che questi sia maggiorenne e che abbia acconsentito.
Ogni Cantone designa un servizio incaricato di offrire consulenza alle persone domiciliate in Svizzera o la cui procedura di adozione si è conclusa in Svizzera nella ricerca di informazioni sui propri genitori o fratelli e sorelle biologici o sul bambino adottato. L'elenco degli indirizzi si trova nel documento allegato.
Inoltre, molte organizzazioni private offrono servizi di supporto e aiuto nella ricerca delle origini. I loro recapiti sono riportati nell'elenco non esaustivo che segue.
La statistica delle richieste di ricerca delle origini nazionali e internazionali in Svizzera si trova nella sezione Statistiche.
Ultima modifica 05.12.2023