Il Consiglio federale vuole una maggiore tutela delle persone coniugatesi da minorenni

Berna, 30.06.2021 - Il Consiglio federale intende tutelare maggiormente le persone coniugatesi da minorenni. Da una valutazione delle disposizioni in vigore è emersa la necessità di prolungare il termine utile entro il quale far valere la causa di nullità del matrimonio per minore età. Nella seduta del 30 giugno 2021, il Consiglio federale ha pertanto avviato la procedura di consultazione per modificare in tal senso il Codice civile. La consultazione si concluderà il 29 ottobre 2021. L'azione di nullità per un matrimonio forzato rimane possibile senza limitazioni temporali.

In adempimento di un postulato accolto dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale ha sottoposto a una valutazione le disposizioni in vigore nel Codice civile sui matrimoni forzati e sui matrimoni con minorenni, concludendo che sussiste un margine di miglioramento per quanto riguarda la causa di nullità del matrimonio per minore età. Secondo il diritto in vigore, la causa di nullità per minore età è sanata non appena la persona coniugatasi da minorenne raggiunge la maggiore età. Il Consiglio federale ritiene il limite di diciotto anni inadeguato. Per tutelare meglio i minorenni coinvolti, propone quindi che il matrimonio possa essere dichiarato nullo fino a quando il coniuge in questione compie il venticinquesimo anno di età. Se non viene promossa alcuna azione entro tale termine, la causa di nullità del matrimonio per minore età è considerata sanata.

I minorenni coinvolti avranno così più tempo per riflettere sulla loro situazione e compiere i passi necessari per far dichiarare nullo il loro matrimonio. Prorogare il termine per la sanatoria è anche nell'interesse delle autorità legittimate a promuovere un'azione d'ufficio. Dopo un'attenta analisi, il Consiglio federale ha inoltre concluso che il principio di mantenere in singoli casi un matrimonio contratto con minorenni va conservato, però soltanto nel caso in cui sia nell'interesse e per la tutela del coniuge minorenne, il quale non deve avere raggiunto la maggiore età al momento della ponderazione degli interessi. Se nel frattempo la persona coniugatasi da minorenne ha compiuto diciotto anni, ma non ha ancora raggiunto il venticinquesimo anno di età, deve poter esprimere la sua libera volontà di mantenere il vincolo matrimoniale.

Per quanto riguarda le disposizioni sul matrimonio forzato, dalla valutazione non è emerso alcun margine di miglioramento. L'azione di nullità per un matrimonio forzato rimane possibile senza limitazioni temporali.

La consultazione sulle modifiche legislative proposte si concluderà il 29 ottobre 2021.


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Ultima modifica 30.01.2024

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