Approvati il disegno di legge sui titoli contabili e la Convenzione dell’Aia sui titoli

Berna, 15.11.2006 - La Svizzera dovrebbe dotarsi di una legge sui titoli contabili che modernizza le disposizioni in vigore dal 1936 in materia di custodia e gestione dei titoli di credito. Al contempo deve essere ratificata la Convenzione dell’Aia sui titoli, che uniforma il diritto applicabile nella custodia dei titoli di credito nelle relazioni internazionali. In data odierna il Consiglio federale ha approvato il relativo progetto. Quest’ultimo tiene conto delle esigenze dell’attuale settore di negoziazione titoli e aumenta la certezza del diritto. Ne risulta una maggiore attrattiva della Svizzera sul piano della concorrenzialità delle piazze finanziarie.

Secondo il diritto svizzero in vigore un titolo di credito è un certificato a cui è incorporato un diritto che non può essere fatto valere né può essere trasferito senza il certificato stesso. Ne consegue che solo il possesso del titolo permette di far valere il diritto incorporato e che il trasferimento del possesso del certificato è la condizione necessaria per il trasferimento del diritto.

Ai nostri giorni è tuttavia assai raro che gli investitori custodiscano direttamente i titoli del mercato finanziario. Normalmente, la loro custodia viene affidata piuttosto alle banche e ad altri intermediari finanziari. In questa cosiddetta custodia mediata dei titoli di credito, i diritti degli investitori sono certificati da accrediti sul conto di deposito. Per quanto ne esistano ancora, i certificati fisici sono immobilizzati presso gli enti di custodia centrali e non servono a far valere i diritti degli investitori e nemmeno al loro trasferimento.

L'evoluzione delle basi giuridiche non ha tuttavia tenuto il passo con lo sviluppo dei sistemi di custodia mediata che, in Svizzera, sono stati finora disciplinati per lo più sulla base tradizionale del diritto reale, del diritto delle obbligazioni e del diritto sul fallimento. La necessaria certezza del diritto non è però più garantita. Il presente disegno di legge federale sui titoli contabili (LTCo) crea le necessarie basi giuridiche affidabili. Esso introduce un nuovo valore patrimoniale, ossia il titolo contabile. Questi titoli contabili hanno tutte le caratteristiche funzionali di un titolo di credito senza essere una cosa ai sensi del diritto privato svizzero. Per la costituzione di titoli contabili, per il loro trasferimento o per la costituzione di diritti ad essi correlati, il disegno riconosce l’effetto costitutivo di accrediti su conti titoli.

La custodia mediata di titoli di credito ha conseguenze incisive anche nel diritto privato internazionale. La tradizionale norma della lex-rei-sitae, secondo la quale i diritti reali su una cosa sono retti dal diritto dello Stato nel quale essa si trova, non funziona più. La vigente legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) impone inoltre una differenziazione fra forme di custodia mediata dei titoli di credito disciplinate dal diritto reale e dal diritto delle obbligazioni. A causa della situazione giuridica complessa del diritto reale nazionale ed estero, questa differenziazione costituisce a livello pratico un compito difficilmente assolvibile.

Sulla base di queste considerazioni, il progetto propone di ratificare rapidamente la Convenzione dell’Aia del 5 luglio 2006 sulla legge applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario (Convenzione dell’Aia sui titoli). Questa Convenzione supera la norma della lex-rei-sitae, vincolando il diritto applicabile al luogo dell’intermediario interessato e migliorando in tal modo in misura decisiva la prevedibilità del diritto applicabile. Ne consegue che la Convenzione dell’Aia sui titoli fornisce un importante contributo alla certezza del diritto nel traffico internazionale dei titoli di credito. Dato che la Convenzione dell’Aia sui titoli disciplina il diritto internazionale privato e la LTCo determina il diritto materiale, le due legislazioni sono complementari l’una con l’altra.

Il 5 luglio 2006, Svizzera e USA hanno firmato la Convenzione. La Convenzione dell’Aia sui titoli è di diritto pubblico. Considerato che non è ancora entrata in vigore si propone di completare la LDIP con una disposizione che sancisce la validità della Convenzione dell'Aia per i diritti sui titoli contabili e per il loro trasferimento. In forza di questa disposizione la Convenzione dell'Aia ha valore di diritto interno autonomo fino alla sua entrata in vigore nel diritto internazionale. La LDIP viene inoltre completata con disposizioni concernenti la definizione, il foro e il riconoscimento.

Il disegno passa ora per dibattimento in Parlamento.


Indirizzo cui rivolgere domande

Barbara Schaerer, Amministrazione federale delle finanze, tel. 031 322 60 18
Monique Jametti Greiner, Ufficio federale di giustizia, tel. 031 322 41 34



Pubblicato da

Dipartimento federale delle finanze
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home.html

Ufficio federale di giustizia
http://www.bj.admin.ch

Ultima modifica 30.01.2024

Inizio pagina

Abonnarsi ai comunicati

https://www.ekm.admin.ch/content/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-8213.html