Controprogetto indiretto all’iniziativa sull’imprescrittibilità - Il Consiglio federale emette una decisione di principio
Berna, 01.11.2006 - Il Consiglio federale ritiene che l’iniziativa popolare "per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile" non sia il mezzo adeguato per lottare in modo efficace contro la pedopornografia. Il Governo è tuttavia sensibile all’esigenza di migliorare la tutela dei fanciulli e intende pertanto sottoporre al Parlamento un controprogetto indiretto. Questa decisione di principio è stata presa mercoledì.
L’iniziativa popolare è stata depositata il 1° marzo 2006 presso la Cancelleria federale dall’associazione Marche Blanche, con 119 375 firme valide. Il testo propone di inserire nella Costituzione federale un nuovo articolo 123bis, dal tenore seguente: "L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili".
Il Consiglio federale ritiene che l’iniziativa popolare non contribuisca a prevenire i reati a sfondo pedofilo e a ridurne il numero. Alla vittima, nel frattempo divenuta adulta, viene soltanto offerta la possibilità di rompere in ogni momento il suo silenzio.
Problemi terminologici
La terminologia utilizzata nell’iniziativa popolare è inoltre estremamente problematica. Impiegando il termine "reati di pornografia", diventerebbero imprescrittibili i reati ai sensi dell’articolo 197 del Codice penale (pornografia), in particolare anche il semplice possesso di pornografia, il che andrebbe ben oltre lo scopo prefisso. Il termine "fanciulli impuberi" è inoltre inadeguato. Trascorsi diversi anni diventa difficile provare che, al momento del reato, la vittima era impubere. Con l’applicazione di questo criterio le vittime subirebbero inoltre una drastica disparità di trattamento poiché, a seconda del sesso e dell’individuo, la pubertà inizia ad età estremamente diverse.
L’imprescrittibilità non serve alla causa della protezione dei fanciulli
La prescrizione impedisce l’apertura di un processo decenni dopo la commissione di un reato, ossia quando la ricerca della verità è diventata impossibile. Testimoni irreperibili o deceduti, capacità mnemoniche ridotte e prove distrutte o mancanti rendono arduo o impossibile un accertamento affidabile dei fatti. Il ripetersi di errori giudiziari intaccherebbe la credibilità e la causa della protezione dei fanciulli. Infine, l’assoluzione dell’imputato in applicazione del principio in dubio pro reo causerebbe alla vittima un nuovo trauma.
La prescrittibilità costituisce uno dei pilastri del diritto penale. L’imprescrittibilità deve limitarsi ai crimini più efferati, in relazione ai quali l’interesse pubblico al perseguimento penale non si estingue mai: ad esempio il genocidio, i crimini di guerra o gli attentati terroristici più gravi. Sarebbe sproporzionato rendere le violazioni dell’integrità sessuale di fanciulli reati imprescrittibili.
Per tutti questi motivi il Consiglio federale proporrà al Parlamento di respingere l’iniziativa popolare. Con un controprogetto indiretto prenderà tuttavia in considerazione l’esigenza di una miglior protezione dei fanciulli. A tal proposito, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un messaggio.
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Ultima modifica 26.06.2024