Diritto in materia di adozione: adeguamento alle nuove forme di famiglia

Berna, 28.11.2014 - Il Consiglio federale intende adeguare il diritto in materia di adozione al mutamento dei valori nella società. Venerdì ha adottato il pertinente messaggio che prevede in particolare di consentire l’adozione del figliastro a una cerchia più estesa di coppie: oltre che per le coppie sposate, intende ammettere questa forma di adozione anche per le coppie vincolate da un’unione domestica registrata e per quelle che convivono di fatto. Inoltre, il Consiglio federale propone di flessibilizzare le condizioni per l’adozione e di allentare il segreto dell’adozione.

Il diritto vigente permette soltanto alle persone sposate di adottare il figlio del coniuge o un figlio di terzi. Oggi, in seguito ai mutamenti intervenuti nella società, esistono tuttavia molteplici forme di famiglia. Secondo le statistiche più recenti del 2012 in più di 25 000 economie domestiche i figli sono cresciuti da coppie conviventi di fatto. Con la revisione del diritto in materia di adozione, il Consiglio federale intende tenere conto di questi mutamenti e rafforzare il bene degli adottati.

Estensione dell'adozione del figliastro

Nell'interesse dell'adottando l'adozione del figliastro sarà possibile, oltre che per le coppie sposate, anche per le coppie vincolate da unione domestica registrata. Ciò permette di eliminare le disparità di trattamento e proteggere sotto il profilo giuridico il rapporto tra il minore e il patrigno o la matrigna. Come le coppie sposata, queste coppie devono poter integrare del tutto il figliastro nella propria famiglia e prevedere misure in caso di morte del genitore biologico. Il Consiglio federale propone la stessa soluzione anche per le coppie di fatto etero- od omosessuali.

Riduzione dell'età minima a 28 anni

Il Consiglio federale prevede inoltre un allentamento delle condizioni d'adozione. Sia per l'adozione congiunta che per l'adozione singola, la revisione propone di abbassare l'età minima degli aspiranti all'adozione da 35 a 28 anni e la durata minima della relazione della coppia adottante da 5 a 3 anni. Determinante per il calcolo di tale periodo sarà la durata dell'economia domestica comune. Il Consiglio federale propone inoltre di flessibilizzare determinate condizioni d'adozione, alle quali si potrà derogare se lo richiede il bene dell'adottando. Sarà ad esempio possibile derogare alla condizione dell'età minima.

Allentamento del segreto dell'adozione

Oltre a rendere più flessibili le condizioni d'adozione, il Consiglio federale intende anche allentare il segreto dell'adozione. I genitori biologici che hanno dato in adozione il loro figlio e che successivamente lo cercano o desiderano ricevere informazioni su di lui, potranno conoscere le sue generalità, a condizione che il figlio maggiorenne o capace di discernimento vi acconsenta. Per i minori è necessario anche il consenso dei genitori adottivi. Per contro, già con il diritto vigente il figlio adottivo ha il diritto di conoscere le proprie origini senza che i genitori biologici debbano previamente acconsentire all'informazione. Le pertinenti domande devono essere valutate dall'autorità cantonale competente per la procedura d'adozione.


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Ultima modifica 26.06.2024

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