Il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli"

Berna, 24.03.2014 - Occorre proteggere meglio i minori e gli adulti indifesi dai criminali sessuomani e violenti già condannati. Al riguardo il Consiglio federale e il Parlamento hanno approvato una modifica di legge, volta a inasprire il diritto penale, che entrerà presumibilmente in vigore a inizio 2015. Secondo l’Esecutivo l’iniziativa popolare "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli", in votazione il 18 maggio 2014, non è quindi più necessaria. A differenza della legge, l’iniziativa viola il principio della proporzionalità fondamentale per il nostro Stato di diritto, quindi il Consiglio federale la respinge.

La posizione del Consiglio federale è chiara: va evitata la recidiva degli abusi sessuali nei confronti di minori e adulti indifesi. A questo proposito ha elaborato una modifica di legge che garantisce una migliore e più ampia protezione di quanto non chieda l'iniziativa "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli". Prevedendo un esame di ogni singolo caso, la modifica di legge rispetta inoltre il principio della proporzionalità.

Il Parlamento ha adottato la modifica di legge che entrerà presumibilmente in vigore già il 1° gennaio 2015. L'iniziativa non è dunque più necessaria, come dichiarato dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Simonetta Sommaruga, a nome del Consiglio federale, in occasione di una conferenza stampa tenutasi lunedì.

Protezione anche nell'ambiente privato

A differenza dell'iniziativa, i nuovi articoli di legge proteggono i minori e le altre persone vulnerabili non solo da reati sessuali ma da tutte le forme di violenza fisica o psichica. La nuova interdizione di esercitare un'attività professionale e non viene infatti estesa a tutti gli autori di reati che hanno commesso un crimine o un delitto su minori o altre persone vulnerabili.                 

Le nuove disposizioni permetteranno al giudice non solo di vietare al criminale recidivo qualsiasi attività professionale oppure onorifica con altre potenziali vittime, ma anche di accedere ad aree determinate o d'intrattenere contatti con minori o altre persone vulnerabili sia nel settore privato sia in Internet.

L'interdizione a vita è sensata se necessaria

L'iniziativa popolare chiede di pronunciare obbligatoriamente un'interdizione a vita di esercitare un'attività professionale od onorifica in seguito a ogni condanna per reati sessuali commessi su minori o persone dipendenti. Tale automatismo è in contrasto con i principali valori alla base del nostro Stato di diritto, in particolare con il principio della proporzionalità: i giudici infatti sarebbero tenuti a trattare uno stupratore pedocriminale pericoloso alla stessa stregua di un criminale non a rischio recidiva.

A differenza dell'iniziativa, la modifica di legge approvata tiene conto del singolo caso. Prevede anch'essa un'interdizione a vita da pronunciare però solamente quando è considerata l'unico modo per proteggere la società da un criminale. Nel caso di reati sessuali di una certa gravità, il giudice deve ordinare l'interdizione per dieci anni, mentre, per reati sessuali lievi e altri crimini e delitti, deciderà invece se, nel caso singolo, vada disposta un'interdizione di massimo dieci anni. Se necessario, la misura potrà essere prolungata di cinque anni.

Estratto del casellario giudiziale e misure preventive

Il nuovo articolo di legge introduce un estratto specifico del casellario giudiziale su cui figurano l'interdizione di esercitare un'attività, nonché i divieti di avere contatti o di accedere ad aree determinate a tutela dei minori e di altre persone vulnerabili. Il nuovo estratto permette ai datori di lavoro e alle associazioni ricreative di accertare se sussiste un tale divieto nei confronti di candidati o collaboratori. Il Consiglio federale desidera che tutti nella nostra società continuino a porre l'accento sulle misure preventive quali la sensibilizzazione dei minori, la formazione del personale addetto all'assistenza e sui meccanismi di controllo appropriati presso le scuole, gli istituti e altre istituzioni.


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Ultima modifica 30.01.2024

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