In futuro saranno punibili i clienti di prostitute di età compresa tra i 16 e i 18 anni

Berna, 07.03.2014 - In futuro sarà passibile di pena chiunque ricorrerà alle prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro. Il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° luglio 2014 questa e altre modifiche del Codice penale (CP). In tal modo la Svizzera migliora la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali. Inoltre può aderire alla relativa Convenzione del Consiglio d’Europa, che per la Svizzera entrerà in vigore contemporaneamente alle modifiche del CP.

Il diritto penale svizzero vigente punisce i clienti di prostitute se la persona che si prostituisce non ha ancora compiuto 16 anni e la differenza d'età tra le persone coinvolte supera i tre anni. Attualmente non sono invece punibili i contatti sessuali consensuali in cambio di denaro con minori di sesso femminile o maschile di età superiore ai 16 anni e che pertanto hanno raggiunto la maggiore età sessuale. In avvenire il ricorso a prestazioni sessuali di minori tra i 16 e i 18 anni in cambio di denaro sarà punito con una pena detentiva sino a tre anni; non saranno invece puniti i minori coinvolti. Lo scopo della norma consiste nel proteggere i bambini e gli adolescenti dalla prostituzione.

In futuro sarà passibile di pena anche chiunque istighi un minore alla prostituzione. È prevista una pena detentiva sino a dieci anni per i protettori e i gestori di postriboli o di agenzie di escort che agevolano o incoraggiano la prostituzione per trarne vantaggi patrimoniali. Rientrano in tale attività anche la locazione di saloni o l'assunzione di minori in locali a luci rosse. Possono essere autori di tali reati anche familiari o amici.

Tutela estesa anche nei casi di pedopornografia

Con la presente modifica del CP s'intende offrire ai minori una tutela di diritto penale contro il coinvolgimento in rappresentazioni di carattere sessuale fino al compimento dei 18 anni. Chiunque fabbrichi, importi, tenga in deposito, metta in circolazione, propagandi, esponga, offra, mostri, lasci o renda accessibili, acquisti, si procuri o possegga oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali o violenti reali con minori è punito con una pena detentiva sino a cinque anni. Per il consumo di tali oggetti o rappresentazioni è invece prevista una pena detentiva sino a tre anni. Infine, sarà passibile di pena anche chiunque recluti minori per coinvolgerli in una rappresentazione pornografica o li induca a parteciparvi.


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Ultima modifica 30.01.2024

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