Attuazione dell’iniziativa contro le retribuzioni abusive: l’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014

Berna, 20.11.2013 - Mercoledì il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore il 1° gennaio 2014 l’ordinanza contro le retribuzioni eccessive nelle società quotate in borsa, attuando così con un anticipo di due mesi l’articolo 95 capoverso 3 della Costituzione federale, accettato nella votazione popolare sull’iniziativa "contro le retribuzioni abusive". La nuova ordinanza riguarda le società quotate in borsa e gli istituti di previdenza.

Alla luce dei numerosi pareri espressi durante l'indagine conoscitiva, l'avamprogetto di ordinanza contro le retribuzioni abusive è stato modificato in vari punti, tra i quali anche il titolo, che ora recita "ordinanza contro le retribuzioni eccessive nelle società quotate in borsa (OReSa)".

Retribuzioni votate dall'assemblea generale

Secondo le nuove disposizioni l'assemblea generale voterà in futuro ogni anno sulle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. Il voto ha carattere vincolante: il voto a carattere consultivo è vietato. La società disciplina nello statuto i dettagli del voto e il modo di procedere in caso di rifiuto delle retribuzioni.

Vietate alcune retribuzioni

In futuro saranno vietate le indennità di partenza, le retribuzioni anticipate e le provvigioni per ristrutturazioni interne. Tali retribuzioni sono vietate anche se versate per attività svolte in altre imprese del gruppo. Continuano per contro a essere permessi i premi d'assunzione.

Rispetto all'avamprogetto, le disposizioni penali sono state differenziate, graduando maggiormente le pene comminate in funzione del grado d'illiceità dei diversi comportamenti. Una pena detentiva fino a tre anni cumulata con una pena pecuniaria è prevista soltanto se un membro del consiglio d'amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo ha percepito o corrisposto retribuzioni vietate agendo "scientemente", ossia con dolo diretto.

Trasparenza del voto degli istituti di previdenza

Gli istituti di previdenza devono votare sui punti disciplinati nell'ordinanza ed esercitare il loro diritto di voto nell'interesse dei loro assicurati. Non possono rinunciare a votare prima dell'assemblea generale, ma possono astenersi su singoli punti all'ordine del giorno. Gli istituti di previdenza sono inoltre tenuti a rendere pubblico il loro voto; dovranno tuttavia indicare i dettagli soltanto se non seguono le proposte del consiglio d'amministrazione o si astengono dal voto.

Disposizioni transitorie

In linea di principio le disposizioni dell'ordinanza si applicano dal 1° gennaio 2014. In vari punti è tuttavia previsto un periodo transitorio, per consentire alle società anonime e agli istituti di previdenza di adeguare i loro processi, statuti, regolamenti e contratti alle disposizioni imperative dell'ordinanza. Le società anonime devono ad esempio aver modificato i loro statuti e regolamenti soltanto per la seconda assemblea generale ordinaria.


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Ultima modifica 30.01.2024

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